Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; no further uniform contribution required as no ruling occurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. Although the defendant did not appear, the withdrawal constituted a valid procedural act under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no additional uniform contribution payment was necessary because the measure applies only to rejected appeals or those declared inadmissible, not to withdrawn ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The obligation to pay an additional uniform contribution upon losing a cassation appeal does not apply when the appeal is withdrawn, as the measure is exceptional and strictly limited to rulings of rejection or inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10024/2023R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro Massucco Lino Sebastiano; -intimato - avverso la sentenza n. 57/2023 depositata i l 12 gennaio 202 3 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 57/2023 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Lino Sebastiano Massucco, il quale non si è difeso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; non essendosi difeso l’intimato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma il21 dicembre 2023 Il President