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Ordinanza — n. 7423/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's late withdrawal, ordering defendant to bear litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's late withdrawal of the case. Although the defendant filed a counter-memoir, the withdrawal was valid as it does not require the opponent's acceptance. Consequently, the court ordered the withdrawing party to pay all litigation costs to the opposing counsel.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.: A late withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings regardless of the opponent's acceptance, and the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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late withdrawal of appeal extinguishment of proceedings litigation costs allocation non-acceptance of withdrawal Cassazione ordinanza restituzione e risarcimento recupero di crediti conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
art. 2033 cod. civ
a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a d Alessandro Marolato, Silvano Sanguineti e Luca Rolleri le somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660
Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10025/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro Della Valle, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro MAROLATO ALESSANDRO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Andrea Moretti, , così elettivamente domiciliato -controricorrente - e nei confronti di ROLLERI LUCAe SANGUINETI SILVANO -intimati – avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 26 /20 23 , pubblicata i n data5 gennaio 20 23 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. I l Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di p ace di Chiavari aveva condannato Ire n Acqua Tigullios.p.a. a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a d Alessandro Marolato, Silvano Sanguineti e Luca Rolleri le somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.

2. Avverso tale sentenza Iren Acqua Tigullio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Alessandro Marolato resistecon controricorso. Luca Rolleri e Silvano Sanguineti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei motivi di ricorso. La rinuncia non risulta accettata dal controricorrente, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ;

Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660). A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese di litenel rapporto tra la ricorrente ed il controricorrente vanno poste a carico della rinunciante e s ono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che con la memoria depositata il Marolato si è limitato a prendere atto dell’intervenuta rinuncia, e vanno distratte in favore del difensore del controricorrente. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riguardo al rapporto tra la ricorrente e gli altri intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Andrea Moretti, che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma