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Ordinanza — n. 7409/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of cassation order to add lawyer's fee deduction clause due to clerical omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7409/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous order regarding the allocation of litigation costs. The original order omitted the deduction of fees for the appointed lawyer of the estate curator due to a clerical error. The court ruled that such omissions must be corrected via the material error procedure rather than through ordinary appeals to ensure rapid execution of the fee claim.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction request is the material error procedure, not ordinary appeals, to guarantee the rapidity of obtaining an enforceable title.

Parole chiave

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material error procedure fee deduction clause clerical omission correction litigation costs allocation enforceable title execution correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Per la trattazione di esso è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod.
Art. 93 cod. proc. civ.
Considerato che L’avvocatoArcangelo Gabriele Filograno , difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/05/2017, n. 12437
(ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;
Cass. 24/02/2016, n. 3566
Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n.
Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037
3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n.
Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n.
Cass. 04/05/2009, n. 10203
Cass. 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16098/2023 R.G. proposto da: FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE, , in proprio nonché in qualità di curatore della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc, pec: avv_arcangelogabrielefilograno@legalmail.it; -ricorrente- nei confronti di REGIONE PUGLIA; MONTELEONE LUIGI MASSIMO, RUSSO VITTORIO, RUSSO CRISTINA, MONTELEONE MARIA CLARISSA; -intimati- avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, depositata il 04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che Con ordinanza n. 18850/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 11615/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia, condannandola alla refusione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e, segnatamente, della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone Michele e di Luigi Massimo Monteleone, Vittorio Russo, Cristina Russo, Maria Clarissa Monteleone. A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone Michele, è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento.

Per la trattazione di esso è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe. Considerato che L’avvocatoArcangelo Gabriele Filograno , difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc civ. Nella corrigenda ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risulta omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;

Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, con l’aggiunta della clausola di distrazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 18850/2023 nel senso che nel dispositivo, a p 7, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «Le spese liquidate a favore della Curatela dell’eredità di Monteleone andranno distratte in favore del difensore costituito Arcangelo Gabriele Filograno , per dichiarazione di anticipo». Così deciso nella Camera di Consiglio d