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Ordinanza Interlocutoria — n. 7403/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 7403/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7403/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19152/2021 R.G. proposto da : AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Marcello Cardi e dall’avv. Daniele Maffeis, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51 ricorrente- contro CARONTE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Luca Campana, Carlo Angelici, Flavio Iacovone e Riccardo Bovino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Regesto Legislator

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art. 2041 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 7403/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Marcello Cardi e dall’avv. Daniele Maffeis, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51 ricorrente- contro CARONTE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Luca Campana, Carlo Angelici, Flavio Iacovone e Riccardo Bovino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Parole chiave

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rimborso delle spese di trasporto responsabilità del vettore reati contro le pubbliche comunicazioni assicurazione del trasporto diritto dei trasporti associazione internazionale dei trasporti aerei

Disposizioni normative citate

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art. 2041 cod. civ
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19152/2021 R.G. proposto da : AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Marcello Cardi e dall’avv. Daniele Maffeis, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51 ricorrente- contro CARONTE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Luca Campana, Carlo Angelici, Flavio Iacovone e Riccardo Bovino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Flavio Iacovone, in Roma, via Pinciana, n. 25 -controricorrente – e nei confronti di CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimato - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 1 476 /20 2 1 , pubblicata in data10 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta da Caronte s.r.l. nei confronti di Azienda Trasporti Milanesi – A.T.M. s.p.a.

— volta ad ottenere il pagamento degli introiti da tariffazione Sitam di propria spettanza in relazione ai servizi resi per le linee di trasporto locale, in esito all’intervento in giudizio del Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. in liquidazione, l’ha accolta; il gravame proposto, in via principale, da A.T.M. s.p.a. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, che ha parzialmente accolto l’appello incidentale spiegato dal Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. in punto di spese di lite; avverso la suddetta sentenza Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui Caronte s.r.l. ha resistito mediante controricorso, mentre il Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. non ha svolto attività difensiva; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. e, i n prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente ha nno depositato memorieillustrative.

Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, perché avente ad oggetto la domanda di pagamento, avanzata da ll’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale, dei proventi da tariffazione integrata S.I.T.A.M., in relazione ai servizi di trasporto espletati e, in via subordinata, l’accertamento del diritto di ottenere il pagamento dei medesimi introiti ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (Cass., sez. 1, 31/10/2023, n. 30218; Cass., sez. 1, 05/10/2023, n. 28060); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera