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Ordinanza Interlocutoria — n. 7401/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands air carrier liability case for retrial on procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7401/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the appellate court's judgment awarding damages to Kuwait Airways passengers. The court found that the lower courts failed to address specific procedural defects regarding the cancellation of the return flight and the lack of evidence for non-pecuniary damage claims. Consequently, the case was remanded to the appellate court for a new public hearing to resolve these unresolved issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112, 115 c.p.c.; Art. 22, 29 Montreal Convention 1999; Art. 261/04 CE: When a judgment omits to rule on a specific claim or fails to address a violation of law regarding evidence, the case must be remanded for retrial.

Parole chiave

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Air Carrier Liability Montreal Convention Regulation 261/04 Ultra Petita Extra Petition Remand for Retrial Non-Pecuniary Damage compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.4, c.p.c., “ Violazione dell ’ art.
Art. 112 c.p.c.
Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.
Art. 115 c.p.c.
Art. 22, 29 Montreal Convention 1999
Art. 1218, 1223 e ss. and 2697 c.c.
Regulation 261/04 CE
art. 112 c.p
Violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 115 c.p
art. 360 c.p
3, c.p.c., “Violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n.
artt. 115 c.p
e 2697 c.c., violazione degli artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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C-402/07
C-432/07
Si costituì Kuwait Airways, chie dendo il rigetto dell ’ appello e proponendo appello incidentale, a mezzo del quale, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia nelle cause C- 402/07 e C-432/07 (c.d.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2307/2023 R.G. proposto da: KUWAIT AIRWAYS, elettivamente domiciliat a in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato SCIALOJA ENRICO (SCLNRC67R08Z315G), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO MASSIMO (CF: GRDMSM63P26F158M) - R icorrente - Contro ARENA TOMMASINA, COLOMBARA ANTONIO, NARDI FRANCESCA, DE FILIPPI CAROLA, BACIGALUPO FRANCO, SCALZO ORIETTA, PAGLIARI ROBERTO FRANCESCO, RISOTTO MASSIMO, MOZZILLO LUIGIA, SCALZO CRISTINA, DI LUCA GIUSEPPE FRANCESCO, TESTA PAOLO, elettivamente domiciliatiin ROMA P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato RUSSO WALTI GIACOMANTONIO (CF:

RSSGMN62H16H501P), rappresentat i e difes i dall ’ avvocato RUOTOLO PAOLO DANIELE (CF: RTLPLA59H17D969C) - C ontroricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 678/2022depositata il 13/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Gli odierni ricorrenti agirono avverso la compagnia area Kuwait Airways per veder riconosciuti i plurimi inadempimenti della stessa nel fornireloro il servizio di vettore aereo quando, nel 2018, intesero recarsi, come turisti, all’isola di Ceylon (Sry Lanka) e, in particolare, per il ritardo del volo di andata e per la cancellazione del volo di ritorno, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

2. Con sentenza n. 733/2020 il Tribunale di Genova condannò la compagnia aerea a versare a ciascuna parte attrice la somma di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

3. Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Genova.

4. Si costituì Kuwait Airways, chie dendo il rigetto dell ’ appello e proponendo appello incidentale, a mezzo del quale, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia nelle cause C- 402/07 e C-432/07 (c.d. caso Sturgeon), sostenne che il Tribunale avrebbe dovuto ridurre del 50% l’importo della compensazione, riconoscendo quindi un importo di euro 300,00 per ciascun passeggero anziché i 600,00 liquidati in sentenza.

5. Con sentenza n. 678/2022, depositata in data 16/06/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato tenuta Kuwait Airways al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di euro 7.338,74, oltre interessi legali dalla data dell’evento al saldo, in favore di ciascuno degli appellanti principali. Ha rigettato l’appello incidentale e confermato per il resto la sentenza appellata.

6. Avverso la predetta sentenza Kuwait Airways propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Arena Tomassina e altri resistono con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

8. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.4, c.p.c., “ Violazione dell ’ art. 360, comma 1 n. 4 per vizio di extra petizione in relazione all’evento della cancellazione del volo di ritorno. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c.” per vizio di extra petizione in relazione all’evento della cancellazione del volo di ritorno, laddove gli odierni resistenti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non avrebbero lamentato/allegato una violazione del diritto alla salute costituzionalmente protetto, né tantomeno hanno allegato una loro personale compromissione dell’equilibrio psico-fisico.

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 sotto il profilo della ultra-petizione. Violazione dell’art. 112 c.p.c e dell’art.115 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato ultra petita condannando Kuwait Airways al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al ritardato arrivo a Roma, pur non avendo gli odierni resistenti sottoposto a critica la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sotto il profilo della violazione di legge: violazione degli artt. 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale recepita con la legge n. 12 del 2004, violazione degli artt. 1218, 1223e ss. e 2697 c.c., violazione degli artt. 115 c.p.c. e 112 c.p.c.”, laddove la Corte territoriale ha condannato Kuwait Airlines al risarcimento del danno morale sulla base della mera allegazione dell’inadempimento, e pur in assenza di allegazione e prova del danno.

4. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sotto il profilo della violazione di legge – Violazione del Regolamento n. 261/04 CE”,laddove, appurata l’entità del ritardo e applicando la riduzione del 50% riconosciuta dalla Corte di Giustizia, l’importo dovuto della compensazione pecuniaria era pari ad euro 300,00 per ogni attore, o comunque, anche a ritenere che la tratta fosse inferiore ai 3.500 km, l’importo era di 400,00 euro.

5. Il Collegio, rilevato che la causa attiene a questioni che saranno oggetto di esame in una fissanda pubblica udienza in materia, ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla P.U., con conseguente rinvio a N.R.

P.Q.M.

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