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Ordinanza — n. 7393/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance costs ruling in simulated sale action due to lack of procedural interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7393/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim for nullity and violation of defense rights regarding the omission of deceased heirs from the appeal phase. The appellant argued that excluding the heirs violated their right to defense, but the court found no concrete interest since the first-instance judgment already declared the sale ineffective. Consequently, the court revoked the lower court's order for the heirs to pay litigation costs while leaving the rest of the judgment intact.

Regesto Legislator

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Art. 102, 160 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: In a revocatory action for simulated sales, a creditor who wins in the first instance lacks concrete interest in challenging the lack of appeal participation by the debtor-seller's heirs, as the effectiveness of the sale's invalidity remains secured against the third-party buyer.

Parole chiave

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simulated sale action revocatory action pauliana right to defense litigation costs allocation procedural interest causation principle appeal participation ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
per ivi sentir nei loro confronti dichiara re la simulazione e in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di compravendita tra i medesimi stipulata asseritamente dopo la notifica al Vino di decreto ingiuntivo dal Noviello intimato per il pagamento di spettanze professionali, nella sua qualità di ingegnere.
Art. 100 c.p.c.
Art. 384, 2° co. c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384, 2° co., c.p.c.essere decisa nel merito con la revoca della condanna degli eredi del Gioacchino Vino al solidale pagamento delle spese del giudizio di gravamein favore del Noviello, inalterato il resto.
art. 2901 c.c
per ivi sentir nei loro confronti dichiara re la simulazione e in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c.
articoli 2901 c.c
Con il secondomotivo denuncia violazione degli articoli 2901 c.c.
articolo 2901 c.c
per ivi sentir nei loro confronti dichiara re la simulazione e in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c.
articolo 97 c.p

Giurisprudenza citata

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S.U. 26373/2008
S.U. 26373/2008, S.U.6826/2010, Cass.
S.U. 6826/2010
Cass. 18375/2010
26373/2008, S.U.6826/2010, Cass. 18375/2010 e S.U.
S.U. 11523/2013
18375/2010 e S.U. 11523/2013).
Cass. n. 895/2016
Cass., 19/4/1975, n. 1507
Cass., 19/4/1975, n. 1507; Cass., 15/11/1973, n.
Cass., 15/11/1973, n. 3030
1507; Cass., 15/11/1973, n. 3030; Cass., 11/3/1972, n.
Cass., 11/3/1972, n. 697
3030; Cass., 11/3/1972, n. 697 ).
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Testo completo

NE Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.18111/2022 R.G. proposto da: Vino Cosimo, rappresentato e difeso dall’avvocato Catapano Francesco; -ricorrente - contro Vino Concetta, Vino Filomena, Vino Giuseppina e Vino Maria Sterpeta -intimate - nonchè contro Noviello Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Lionetti Paolo; -controricorrente – nonchè contro Immobiliare Rionero S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Nasca Pasquale; -resistente con procura – avverso la sentenza n. 514/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4 aprile 2011 il sig. Francesco Noviello conveniva davanti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, i coniugi sig. Gioacchino Vino e Angela Palmitessa nonché la societàImmobiliare Rionero s.r.l. per ivi sentir nei loro confronti dichiara re la simulazione e in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di compravendita tra i medesimi stipulata asseritamente dopo la notifica al Vino di decreto ingiuntivo dal Noviello intimato per il pagamento di spettanze professionali, nella sua qualità di ingegnere.

Si costituivano i convenuti, resistendo e chiedendo in via riconvenzionale la condannadel Noviello al risarcimento di lamentati danni. Nelle more del giudizio decedeva il Vino e si costituivano i figli Cosimo, Filomena, Concetta, Sterpeta e Giuseppina Vino, che davano seguito alle originarie difese. Con sentenza del 1°dicembre 2016 il Tribunale di Trani accoglieva la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. Interponeva gravame solo la società Immobiliare Rionero s.r.l. convenendo il Noviello; disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, quali litisconsorti pretermessi, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 24 marzo 2022, rigettava il gravame condannando in solido l’appellante e “gli appellati contumaci Palmitessa Angela, Vino Cosimo, Vino Filomena, Vino Concetta,Vino Sterpeta e Vino Giuseppina” a rifondere al Noviello le spese di lite.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Cosimo Vino propone ora ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Noviello. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi degli articoli 102 e 160 c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia qualificato come inesistente la notifica nei confronti di Angela Palmitessa, all’epoca (13 febbraio 2020) già deceduta ( il decesso essendo avvenuto al 13 ottobre 2019).

2. Con il secondomotivo denuncia violazione degli articoli 2901 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che, anteriormente alla proposizione dell’appello effettuata dalla sola Immobiliare Rionero contro la sentenza del Tribunale di Trani con cui era stata accolta la domanda ex articolo 2901 c.c., “gli eredi Vino avevano ottemperato” a tale sentenza, in quanto, essendo stata nelle more quantificata la spettanza del Noviello con sentenza ulteriore del medesimo Tribunale confermata poi da altra sentenza della corte territorialepassata in giudicato, avrebbero “già estinto l’intero credito… come definitivamente quantificato”; di qui la violazione degli articoli invocati in rubrica.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 97 c.p.c., dal momento che “in ogni caso, gli eredi Vino…, rimasti contumaci, non avrebbero potuto essere condannati solidalmente alle spese di lite” in quanto “per un verso non hanno dato causa al protrarsi del giudizio di revocatoria ed anzi, al contrario, hanno inteso di evitarne la prosecuzione, non impugnando la sentenza di primo grado ed estinguendo il debito… per l’altro, sono stati evocati in giudizio allorché era già cessata la materia del contendere”.4.1Per quanto ancora d’interesse, va anzitutto esaminato il terzo motivo, la causa dovendo essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, atteso che il giudice del gravame, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio, ha condannato anche le parti rimaste contumaci nel grado al pagamento, “in solido” con l’appellante, delle spese di lite.

Orbene, tale condanna è erronea. Va al riguardo osservato come questa Corte abbia già avuto più volte modo di affermare che anche le parti contumaci sono tenute a pagare le spese di lite, peraltro allorquando hanno scelto di mantenere tale condotta processuale nel corso del giudizio di primo grado (v. Cass.13498/2018. E già Cass.6722/1988. Nonché, da ultimo, Cass.5813/2023). Il che logic amente si spiega in quanto il mancato riconoscimento del diritto obbliga il suo titolare a far valere in giudizio la propria pretesa, sicché ancor prima della soccombenza trova al riguardo applicazione il principio di relativa causazione. 4.2 Pur essendo statodi solito invocato nella fattispecie della chiamata del terzo (ex multis, v.

Cass. ord. 10364/2023, Cass. ord. 18710/2021, Cass. ord.31889/2019,Cass. ord. 23123/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 7431/2012), detto principio attiene a un più ampio perimetro , in quanto si correla con l’interesse che in concreto dovrebbe sussistere nel giudizio rispetto alla partecipazione di un determinato soggettoe quindi, in ultima analisi, con il suo diritto a difendersi. Non a caso,proprio in fattispecie del litisconsorzio necessario la tematica dell’esigenza della partecipazione, sotto la forma appunto del diritto alla difesa,si è negli ultimi decenni sviluppata e chiarificata, attingendo non solo dalla effettività del rispetto del fondamentale diritto di difesa ma altresì dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., p. es.

S.U. 26373/2008, S.U.6826/2010, Cass. 18375/2010 e S.U. 11523/2013). Su questa linea, proprio in un caso di azione pauliana questa Corte ha espressamente escluso l’interesse al contraddittorio con il debitore-alienante in grado di appello, enunziando il principio in base al quale “Il creditore vittorioso in primo grado nel giudizio per revocatoria ordinaria di una compravendita immobiliare non ha un interesse concreto ed attuale a dolersi del vizio di integrità del contraddittorio per la pretermissione del solo debitore-alienante in sede di appello, in quanto l'immediata utilità dell'azione ex art. 2901 c.c. è comunque assicurata dalla presenza del terzo acquirente, nei cui confronti, in caso di conferma della sentenza favorevole, resterebbe intatta la statuizione di inefficacia dell'acquisto immobiliare, sicché, non ricorrendo un effettivo "vulnus" al diritto di difesa, risulta solo astratta la doglianza sì da rappresentare l'integrazione del contraddittorio una diseconomia processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”( così Cass. n. 895/2016 ).

Emerge pertanto evidente, a tale stregua, come nella specie non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del debitore- alienante Gioacchino Vino, i quali, assumendo posizione di acquiescenza rispetto alla sentenzadel giudice di prime cure, erano del tutto usciti dal perimetro della causazione del giudizio, in nulla avendo contribuito o con corso a gravare il Noviello in sede di giudizio di appello, proposto esclusivamente da lla società ImmobiliareRionero s.r.l. . Il motivo,imperniato sul principio di causazione là dove viene afferma to che “gli eredi Vino … non hanno dato causa al protrarsi del giudizio”, è pertanto fondato ( cfr.

Cass., 19/4/1975, n. 1507; Cass., 15/11/1973, n. 3030; Cass., 11/3/1972, n. 697 ).

5. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del terzo motivo di ricorso consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altrimotivi, l’accoglimento e la cassazione in relazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384, 2° co., c.p.c.essere decisa nel merito con la revoca della condanna degli eredi del Gioacchino Vino al solidale pagamento delle spese del giudizio di gravamein favore del Noviello, inalterato il resto. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dell’odierno ricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilterzo motivo del ricorso , assorbiti gli altri . C assa in relazione l’impugnata sentenza e,decidendo la causa nel merito, revoca la condanna degli eredi del Gioacchino Vino al solidale pagamento delle spese del secondo grado di giudizionei confronti dell’odierno ricorrente , inalterato il resto. Co ndanna il Noviello al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,0