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Ordinanza — n. 7384/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows water supply interruption claim, ruling non-pecuniary damages require proof of actual loss, not just the event.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7384/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower court decision that dismissed a claim for damages due to water supply interruptions. The plaintiff argued for non-pecuniary damages based on the service failure, while the utility company relied on force majeure defenses and the lack of proven specific losses. The court held that while the event occurred, the plaintiff failed to prove the actual non-pecuniary damage resulting from it, necessitating a retrial to establish the specific harm.

Regesto Legislator

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Art. 1218, 1233 cod. civ.; Art. 92, 2 comma cod. proc. civ.: Non-pecuniary damages in contract law require proof of actual loss, not merely the occurrence of the injurious event.

Parole chiave

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non-pecuniary damages water supply interruption contractual liability proof of loss force majeure defense costs allocation retrial procedure responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1218 cod. civ.
Art. 1233 cod. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale Abbanoa si duole della violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art.
Art. 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame difatti d e c isivi peri l gi u di z io c he s o n o stati o g getto di di s cu s s io n e tra l e p a rti, ex art. 360, 1° comma, n.
Art. 92, 2 comma cod. proc. civ.
Con il secondo motivo deduce lafalsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art.
art. 1226 cod.civ
La regola secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 cod.civ.
art. 1223 cod.civ
art. 91 cod.proc.civ
Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale Abbanoa si duole della violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n.33645
Cass., 26/10/2017, n. 25420
ex multis,Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n.
Cass., 28/03/2018, n. 7594
25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594;Cass., 06/12/2018, n.
Cass., 06/12/2018, n. 31537
7594;Cass., 06/12/2018, n. 31537).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31673/2021 R.G. proposto da: DEL GRANDE DAVIDE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARANZINI STEFANO (BRNSFN77H15A290V), pec: stefano.baranzini@varese.pecavvocati.it; -ricorrente- contro ABBANOA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, FRANCO PIGA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86, presso lo studio dell’avvocato MARCO NESOTI (NSTMRC62A18H501C), rappresentata e difesa dall'avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU (CBDPFR66P01I452F); -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:

ABBANOA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, FRANCO PIGA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86, presso lo studio dell’avvocato MARCO NESOTI (NSTMRC62A18H501C), rappresentata e difesa dall'avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU (CBDPFR66P01I452F); -ricorrente incidentale- nei confronti di DEL GRANDE DAVIDE; -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 581/2021 depositata il 01/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Sassari, con la sentenza n. 02/2020, condannava Abbanoa S.p.A. al risarcimento dei danni, quantificati in euro 2.250,00, a favore del sig.

Davide D el Grande , il quale, premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Alghero e di avere sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione in data 15/05/2004, aveva lamentato che a far tempo dal mese di giugno 2014 e fino al 4 agosto dello stesso anno si erano verificati numerosi disservizi riguardo all'erogazione di acqua potabile, concretizzatisi nella mancanza totale di erogazione dell'acqua … ovvero nella riduzione quasi assoluta della portata della stessa, con un'erogazione minima che ne aveva impedito di fatto ogni qualsivoglia uso.

Rigettava, dunque, le difese della convenuta che, costituitasi in giudizio, aveva imputato il disservizio al crollo del pozzo di Monte Doglia, addotto di avere effettuato la riparazione nel più breve tempo possibile e di avere garantito nel frattempo la fornitura con autobotti a disposizione gratuita della popolazione e invocato l’applicazione dell’art. B.27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, a norma del quale il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Il Tribunale di Sassari, investito del gravame da Abbanoa, con la sentenza n. 581/2021, depos i tata in data 01/0 6 /2021, ha riformato la se n t en z a a ppel l at a , ritenendo che no n era e me r s o ne l procedimentod i p r i m o g r ad o n ep p u re il nu m e ro de i g iorni ne i qua li la b o rg a ta era r im a sta p r i va d i a c q ua e che era mancata la p r o va della n a t u ra d e i d a nn i pa titi , anche in t e r m ini di fatti, d a i q ua li desumere u n ivoc a me n te c o m po rt a m en t i , e sig e n z e , d iffic o l t à n o n soddisfatte a c au sa de l l a man c an z a de l l ’a c qu a ne l l a ab it a z i o n e dell’appellato.

Davide Del Grande propone ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Abbanoa, fondato su due motivi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente in via principale lamenta l’errata valutazione delle prove , la violazione dell’art. 115, 1° comma, cod.proc.civ., l‘omesso esame di fatti dec i sivi per il giudiz i o che sono statioggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, il Tribunale, dopo aver riconosciuto l’inadempimento di Abbanoa, avrebbe poi erroneamente rit e nuto non dimostrata la “quantif i cazione” del danno da inadempimento, omettendo di cons i derare le risultanze istruttorie emerse in primo grado nel contraddittorio tra le parti – in particolare, i testi che avevano espressamente confermatoi disserviz i ; le tracce delle telefonate al call center di Abbanoa S.p.A. nei mesi di giugno, luglio ed agosto 20 1 4 attestanti la mancanza di erogazione di acqua - atte a comprovare che il disservizio si era protratto da giugno ad agosto 2004.

2) Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame difatti d e c isivi peri l gi u di z io c he s o n o stati o g getto di di s cu s s io n e tra l e p a rti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. Il Tribunale –sostiene-avrebbe errato nel valutare la situazione di fatto, in relazione alle risultanze probatorie, ritenendo che la presenza di autobotti avesse mitigato la situazione di disagio; in primo luogo, perché non disponeva di un pozzo di raccolta delle acque, non es s endovi te n uto, e, in secondo luogo, perché aveva dimostrato la ricorrenza di disagi, a prescindere dalla presenza di autobotti.

3) Con il terzo motivo, exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denuncia la violazioneo fal sa appl i caz io n e di n orme di diritto. Nel caso di mancata erogazione di acqua all’interno di una abitazione, il danno per le persone ivi residenti (o soggiornanti) dovrebbe considerarsi i n re i p s a , d e t er m i n ando l ’ i mp o ss i b i l ità d i adempiere a lle propr i e a z i o n i a b i t u a l i e ledendo il d i r itto a l l i be r o dispiegarsi delle proprie at t i vit à . Aggiunge il ricorrente che il danno non patrimonia l e, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale che ben può derivare d a un inadempimento contrattuale che p r egiudichi un diritto inviolabile della persona, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto d al titolare del diritto leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici .

4) I motivi sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale chedi quello non patrimoniale, e non avendo il Tribunale escluso la ricorrenza di un inadempimento da parte di Abbanoa, una volta accertata la ricorrenza di un prolungato inadempimento erroneamente ha escluso ogni risarcimento a suo favore. Il danno patrimoniale avrebbe richiesto l’allegazione e la prova dell’an e del quantum. La regola secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 cod.civ. ), con riferimento aldanno patrimoniale , deve essere intesa in senso rigoroso.

Il danneggiato che - provato l' an - non fornisce una prova esauriente del quantum, pur essendo taleprova possibile , vedrebbe disattesa la domanda, proprio in applicazione dell’art. 2697cod.civ. In merito al riconoscimento del danno non patrimoniale, il discorso è, in parte, differente. Occorre muovere dalla constatazione che l’acqua infatti è un bene essenziale, la cui indisponibilità o minore disponibilità non può non essere considerata causa di conseguenze pregiudizievoli – difficoltà di attendere all’igiene personale e della casa, impossibilità di utilizzare elettrodomestici, impossibilità di soddisfare le esigenze di vitaprimarie e basiliari - che si ripercuotono sulla qualità della vita quotidiana, sulla vivibilità della abitazione, sullo svolgimento all’interno di essa della libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (sul cui rilievo cfr.

Cass., Sez. Un., 1°/02/2017, n. 2611, relativa al danno non patrimoniale da immissioni sonore illecite che avevano turbato la vita domestica e resodisagevole l'accesso all’abitazione, per la presenza di un palco posizionato in prossimità dell’accesso principale alla sua abitazione, che ha ritenuto lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi; cfr. nel medesimo senso anche Cass. 28/07/2021, n. 21649) e che danno origine ad un danno di carattere non patrimoniale, la cui sussistenza il giudice avrebbe dovuto dedurre sulla scorta delle presunzioni semplici, dellemassime di esperienza , del fatto notorio.

L’inferenza in questo caso, infatti, presentava il carattere della normalità, i beni compromessidall’inadempimento avevano una particolare rilevanza enon erano disponibili altri mezzi di prova. Ènecessario precisare che ammettere che il danno possa essere dimostratoattraverso la prova presuntiva non significa che il danno siain re ipsa o che possa ammettersi il risarcimento del danno in re ipsa, in quanto il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (“L'art. 1223 cod.civ. , cui rinvia l'art. 2056, attiene aldanno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l'evento didanno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta (lesiva) ed ildanno evento”:

Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n.33645), sicché deve essere ribadito che la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni o ricorrendo al fatto notorio e che, ex adverso, se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno - conseguenza, non sorge affatto l'obbligazione risarcitoria (cfr. ex multis,Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594;Cass., 06/12/2018, n. 31537). Va, dunque, stigmatizzata l’evocazione del danno in re ipsa da parte del ricorrente e l’espressione danno in re ipsa deve essere intesa come "dannonormale" o "danno presunto", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (ancora Cass., Sez.

Un., n. 33645, cit.). Orbene, nel caso di specie il Tribunale, tenuto conto che nell’ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento è regolato dagli artt. 1218 e 1233 cod.civ., i quali non escludono che la perdita risarcibile possa avere una dimensione non patrimoniale, avrebbe dovuto porre a carico di Abbanoa l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale cagionato dalla mancata erogazione di acqua, rammentando che la tutela risarcitoria, per la sua caratteristica genericamente satisfattiva, si profila come il presidio minimo ed indispensabile per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti, il cui sostrato assiologico è quello della lesione dei diritti inviolabili della persona aventi rilievo costituzionale.

4) Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale Abbanoa si duole della violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; Essendo stato accolto il gravame e riformata la sentenza impugnata, con esplicito rigetto della domanda formulata in primo grado, la società Abbanoa ritiene che Davide Del Grande avrebbe dovuto considerarsi totalmente soccombente e in quanto tale avrebbe dovuto essere condannato al rimborso delle spese in suo favore in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

5) Con il secondo motivo deduce lafalsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; non ricorre – sostiene Abbanoa - alcuna delle ragioni previste dall’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., né soccombenza reciproca, né una questione nuova, né mutamenti di giurisprudenza, né “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” che, in forza della dichiarazione di parziale incostituzionalità della norma in esame di cui alla nota sentenza 7 marzo/19 aprile 2018 n° 77 della Corte Costituzionale, avrebbero astrattamente potuto essere poste a base della compensazione delle spese.

6) Attesol’accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale rimane assorbito.

7) All’accoglimento nei suesposti termini del ricorso principale consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Sassari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione