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Ordinanza Interlocutoria — n. 7248/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to prove service of notice on third party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7248/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the interlocutory appeal because the appellant failed to prove the physical service of the appeal on third party Vincenzo Melpignano. While the appellant claimed the appeal was properly notified, the court found no adequate evidence of this 'cartacea' (paper) delivery. Consequently, the court ordered the integration of the contradictory procedure against Melpignano rather than allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant cannot prove the service of the appeal on the third party, necessitating the integration of the contradictory procedure.

Parole chiave

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service of notice third party integration interlocutory appeal proof of notification contradictory procedure documenti mancanti notificazione elettronica allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.
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Testo completo

- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 9260/2020 proposto da: GIUSEPPINAPOMES, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO FARINA,pec vincenzo.farina@pec.it ; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.),in persona del legale rappresenta nte, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO TASSONI , pec francotassoni@ordineavvocatiroma.org; -controricorrente - nonché VINCENZOMELPIGNANO;Adunanzadel 2 febbraio 2024 - R.G. n. 9260/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri -intimato - avversola sentenza n. 927/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCEdepositatail 6/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/02/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; rilevato che non risulta adeguatamente comprovata l ’avvenuta notificazione ( definita ‘cartacea’ ) del ricorso nei confronti di Vincenzo Melpignano,cui si allude nell’asseverazione della conformità della copia delricorso all’originale telematico ; ritenuto, pertanto, che appare necessario disporre l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di Vincenzo Melpignano;

P.Q.M.

Disponel’integrazione del contraddittorio nei confronti di Vincenzo Melpignano,fissando, a tal fine, il termine di giorni 60 (sessanta) a far datadalla comunicazione della presente ordinanza . Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio della Ter