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Ordinanza — n. 7233/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of both principal and incidental lawsuits, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the withdrawal of both the principal and incidental appeals by the water companies. Although the defendants had previously argued that the water service provider lacked standing to sue, the procedural outcome was driven by the parties' voluntary abandonment of their claims. Consequently, the court ruled that the withdrawal, lacking an accepting condition, was valid and effective, leading to the termination of the case and the assignment of costs to the withdrawing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings regardless of the opponent's acceptance, provided the withdrawal is not conditional, resulting in the termination of the lawsuit and the allocation of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings incidental appeal conditional withdrawal allocation of costs standing to sue water service dispute tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 380 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
art. 2033 cod. civ
l ., ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., a restituire i canoni, indicando le somme dovute a ciascuno degli appellati; ha acco lto, inoltre , l’appello incidentale condizionato formulato da Società dell’ Acqu a Potabil e s.r.l., condannando Iren Acque Tigullio s.p.a.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660
Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
Cass., n. 10140/2020
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15516/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Alessandro Della Vallee Gabriele Pafundi, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Tagliamento, n. 14 -ricorrente - contro IRETI S.P.A. (già SOCIETA’ DELL’ACQUA POTABILE S.R.L. ) , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.

Alessandro Della Valle, , così elettivamente domiciliata -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di BOTTO FRANCO, GRANDE GIUSEPPE, MASANTE PAOL A , OLIVERI CARLO ALDO , LAMP U GNANO MARCO, PILO’ LUCA, BERTOLDI ERMANNO, in proprio e in qualità di erede di Monte Maria Giulia, CONDOMINIO “F.LLI BERTOLDI”, in Casarza Ligure,via IV Novembre, n. 4, in persona dei condomini proprietari Bertoldi Arnaldo, Bertoldi Fulvio e Bertoldi Ermanno, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Andrea Moretti, , così elettivamente domiciliati -controricorrenti - nonché nei confronti di BERTOLDI ARNALDO e BERTOLDI FULVIO -intimati – avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 2687 /20 2 1 , pubblicata in data14 dicembre 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. Franco Botto, Giuseppe Grande, Paola Masante, Marco Lampugnano, Luca Pilò, Oliveri Carlo Aldo, Ermanno Bertoldi, in proprio e nella qualità di erede di Maria Giulia Monte, e Condominio “F.lli Bertoldi”, in Casarza Ligure, via IV Novembre, n. 4, in persona dei proprietari condomini Arnaldo Bertoldi ed Ermanno Bertoldi, quali utenti del servizio idrico integrato erogato nel Comune di Casarza Ligure, conveniva no in giudizio Società dell’Acqua Potabile s.r.l. , proponendo domand a volt a ad ottenere la ripetizione delle somme versate, nell’ultimo decennio,a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazionedelle acque reflue, e deduce va no che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione non era dovuta perché il relativo sevizionon era stato espletato.

La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva,e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Iren Acqua Tigullio s.p.a., quale unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione delle somme pretese dagli attori, e chiedeva di essere manlevata nel caso di rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva. La terza chiamata si costituiva in giudizio, negando ogni addebito. Il Giudice di pace di Chiavari dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Società dell’Acqua Potabile s.r.l. e condannava Iren Acqua Tigullio s.p.a. a corrispondere agli attori le somme di cui avevano richiesto la restituzione.

2. Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell ’appello proposto da Iren Acqua Tigullio s.p.a., ha dichiara to il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima in ordine alla domanda di restituzione dei canoni di depurazione formulata dagli utenti e, in accoglimento dell’appello incidentale subordinato, formulato dagli utenti, ha condanna to Società dell’Acqua Potabil e s. r . l ., ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., a restituire i canoni, indicando le somme dovute a ciascuno degli appellati; ha acco lto, inoltre , l’appello incidentale condizionato formulato da Società dell’ Acqu a Potabil e s.r.l., condannando Iren Acque Tigullio s.p.a. a tenerla indenne d a quanto dovuto agli originari attori.

3. Avverso la suddetta sentenza Iren Acqua Tigullio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 10 giugno 2022, affidato a sei motivi.Società d ell’Acqua Potabile s.r.l. ha proposto , avverso la medesima sentenza, autonomo ricorso, notificato in data 14 giugno 2022, sulla base di sei motivi. Franco Botto, Giuseppe Grande, Paola Masante, Marco Lampugnano, Luca Pilò, Oliveri Carlo Aldo, Ermanno Bertoldi, in proprio ed in qualità di erede di Maria Giulia Monte, e Condominio “F.lli Bertoldi”, in persona dei proprietari condomini Arnaldo Bertoldi ed Ermanno Bertoldi, hanno resistito con controricorso. Arnaldo Bertoldi e Fulvio Bertoldi non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Iren Acqua Tigullio s.p.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale proposto da Società dell’Acqua Potabile s.r.l.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, Iren Acqua Tigullio s.p.a. e Ireti s.p.a. (già Società dell’Acqua Potabile s.r.l.) hanno depositato attidi rinuncia ai ricors i . I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Le intervenute rinunc e esim ono il Collegio dall o scrutinio dei mezzi del ricorsoprincipale e di quello incidentale . Le rinunc e non risulta no accettat e dall e odiern e parti controricorrenti, utenti del servizio idrico integrato, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ;

Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. La ricorrente principale e quella incidente vanno condannate, in solido, al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo (senza tenere conto del la memoria depositata con cui ci si limita a prendere atto della rinuncia al ricorso), con distrazione in favore del difensore, mentre nel rapporto tra la ricorrente principale e quella incidentale, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento, in solido, in favore di Franco Botto, Giuseppe Grande, Paola Masante, Marco Lampugnano, Luca Pilò, Oliveri Carlo Aldo, Ermanno Bertoldi, in proprio ed in qualità di erede di Maria Giulia Monte, e del Condominio “F.lli Bertoldi”, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Andrea Moretti, che si dichiara antistatario.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la rico