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Ordinanza — n. 7231/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit before the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7231/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff, Silca S.r.l., formally withdrew the lawsuit prior to the hearing. Although the case involved a dispute over property damage compensation from pollution, the opposing parties had already confirmed a settlement. Consequently, the court ruled that the procedural outcome was a withdrawal rather than a judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the plaintiff's formal withdrawal, and the doubled unified contribution fee does not apply in such cases.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure unified contribution fee settlement agreement ritiro a seguito di transazione restituzione della proprietà valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della sostanziale convergenza delle parti al riguardo.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
–Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della sostanziale convergenza delle parti al riguardo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 19071/2018
23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20514/2021 R.G. proposto da: SILCA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA,VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentat a e difesadall'avvocato LAURA MARIANI MARINI; -ricorrente- contro CAPITANI ENZO, VENTURA LANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL COLOSSEO 10/A, presso lo studio dell’avvocato GIANNI FIORA, rappresentato e difeso dall'avvocato VALTER ANGELI; -controricorrenti- nonchè contro TRAPPETTI PAOLO, ENI SPA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 418/2021,depositata il 06/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI. RITENUTO CHE: 1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, la Silca s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia, resa pubblica in data 6 luglio 2021, che, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte di cassazione (con sentenza n. 16585/2019) della precedente sentenza n. 93/2015, la condannava al pagamento - a titolo di danno da perdita di valore degli immobili dovuta all’inquinamento dell’area nella quale insistevano le residenze abitative di pregio degli appellanti Lanfranco Ventura ed Enzo Capitani - della somma di euro 78.875,00, oltre accessori, in favore del Ventura e della somma di euro 83.500,00 in favore del Capitani, oltre accessori, nonché, sempre in loro favore, alla rifusione delle spese del grado e di quelle del giudizio di legittimità. 2.

– Hanno resistito con congiunto controricorso Lanfranco Ventura ed Enzo Capitani, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Paolo Trappetti ed ENI S.p.A. 3. – La società ricorrente ha depositato atto di nomina di nuovo difensore nella persona dell’avvocato Laura Mariani Marini, munita di procura speciale notarile. 4. – In data 20 dicembre 2023 la Silca s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione per esser stata transatta la lite; atto preannunciato dai controricorrenti con nota depositata il 9 novembre 2023, con la quale è stata confermata l’intervenuta transazione della controversia.

CONSIDERATO CHE: 1. - Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Prima dell’adunanza in camera di consiglio è stato, infatti, depositato l’atto con il quale la società ricorrente, personalmente e tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazioni, con richiesta compensazione delle spese del giudizio. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della sostanziale convergenza delle parti al riguardo. 2.

–Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de