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Decreto — n. 7220/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to file decision request after early settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7220/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicants failed to submit a request for a decision following a communication of an early settlement proposal. The applicants, represented by a single lawyer, did not file the necessary procedural step required by the second paragraph of Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court applied Article 391 of the same code to terminate the proceedings and ordered the applicants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to file a request for decision after a communication of an early settlement proposal results in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure failure to request decision litigation costs allocation anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti ricorrente non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti ricorrente non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19018/2023 R.G. proposto da : FAGETTI RENATO, LORA APRILE PIERANGELO, MANDURINO LUCIANO, CADEDDU MARIA GRAZIA RITA, BARDI MAURIZIO, COCCHI ROBERTO, BIASIO ALESSANDRA, MANCUSO GERARDO, DEL FORNO LUCIO ANTONIO, MONDELLI LORENZO, LAUNARO NICOLA, FIONI GIOVANNI ALBERTO, REMOTTI FAUSTINO MARCO, TOMELLERI GIAMPAOLO, VERSACE FRANCESCO, SAVOLDI SILVANA, SAVINO FRANCESCO, VULPIANI MARIA CHIARA, POZZETTO BARBARA, VERCESI ANNAMARIA, STAGLIANO' BEATRICE, NEBIOLO PIER EUGENIO, PRANDI DAMIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1215/2023depositata il 16/02/2023.

Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti ricorrente non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presi