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Decreto — n. 7218/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7218/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16246/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI MESSINA, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA DEL VESPRO, 100, presso lo studio dell’avvocato MASSARO ASSUNTA (MSSSNT66R62E958M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIFE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO N.35, presso lo studio dell’avvocato ARCIGLI GIULIANA (RCGGLN79M70F158Z) rappresentato e difeso dall'avvocato NOTARO TERESA (NTRTRS57B51H982C) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.483/2023depositata il 31/05/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7218/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COMUNE DI MESSINA, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA DEL VESPRO, 100, presso lo studio dell’avvocato MASSARO ASSUNTA (MSSSNT66R62E958M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIFE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO N.35, presso lo studio dell’avvocato ARCIGLI GIULIANA (RCGGLN79M70F158Z) rappresentato e difeso dall'avvocato NOTARO TERESA (NTRTRS57B51H982C) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.483/2023depositata il 31/05/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria diritto di ottenere una decisione istanza di ricusazione tardiva omissione di soccorso intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16246/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI MESSINA, elettivamente domiciliato in MESSINA VIA DEL VESPRO, 100, presso lo studio dell’avvocato MASSARO ASSUNTA (MSSSNT66R62E958M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIFE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO N.35, presso lo studio dell’avvocato ARCIGLI GIULIANA (RCGGLN79M70F158Z) rappresentato e difeso dall'avvocato NOTARO TERESA (NTRTRS57B51H982C) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.483/2023depositata il 31/05/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ilricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.160,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avv. Teresa Notaro. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente