Cassation appeal dismissed due to failure to propose a decision within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to submit a request for a decision after the opposing party proposed an early settlement. The appellant, Cesario Gualtieri, did not act within the timeframe mandated by the second paragraph of Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs to the other parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, para. 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to propose a decision on an early settlement proposal within the statutory period results in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10660/2023 R.G. proposto da : CESARI GUALTIERO, elettivamente domiciliato in ROMA MONTEFORTE IRPINO 12, presso lo studio dell’avvocato PERI DANIELA (PREDNL62L67H501X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro C.I.I.P. S.P.A., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno V.le Indipendenza, 7, presso lo studio dell’avvocato GIBELLIERI WALTER (GBLWTR60M07A462N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, elettivamente domiciliato in GROTTAZZOLINA UGO LA MALFA, N. 5, presso lo studio dell’avvocato CIUCALONI FABRIZIO (CCLFRZ55A30A252J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI MONTEMONACO IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in GROTTAMMARE VIA BELLINI N. 9, presso lo studio dell’avvocato ORTENZI MASSIMO (RTNMSM57D13E783Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.415/2023depositata il 08/03/2023.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle part i resistent i delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ciascuna in euro 1. 1 0 0,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024