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Decreto — n. 7215/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request a decision on the early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 7215/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished because the applicant failed to submit a request for a decision regarding the early termination proposal. Although the lower court had proposed an early conclusion of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the applicant remained silent. Consequently, the court applied the statutory rule that silence on such proposals results in the automatic extinction of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on an early termination proposal results in the automatic extinction of the cassation proceeding.

Parole chiave

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cassation appeal early termination procedural extinction silence on proposal Code of Civil Procedure anticipo delle spese opposizione tardiva intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che non è luogo a provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che non è luogo a provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8903/2023 R.G. proposto da : FALCO CARMELA, elettivamente domiciliato in GIARRE CATANIA CORSO ITALIA N. 157 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PULVIRENTI GRAZIA (PLVGRZ61T44E017Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IACP DI CATANIA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.224/2023depositata il 11/02/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che non è luogo a provvedere sulle spese , stante la mancata costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente Dotto