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Decreto — n. 7214/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-proposal of decision following early termination proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7214/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to submit a request for a decision after the respondent proposed an early termination of the proceedings. The appellant, Asperula Stellina di Silvio Staiano S.N.C., did not act on the communication regarding the early definition of the case, while the respondent, Mansi Caterina, sought dismissal and cost recovery. Consequently, the judgment ruled that the litigation was terminated and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to propose a decision following a proposal for early termination of the cassation appeal results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early termination proposal cassation appeal extinction non-proposal of decision procedural default cost allocation intervenuta prescrizione anticipi delle spese rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8413/2023 R.G. proposto da : ASPERULA STELLINA DI SILVIO STAIANO S.N.C., elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI N. 179, presso lo studio dell’avvocato GIACCIO ANTIMO (GCCNTM71S03A512N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MANSI CATERINA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato IAIONE MASSIMILIANO (NIAMSM69A10A509W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4111/2022depositata il 11/10/2022. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2200,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente