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Decreto — n. 7213/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-proposal of decision following early settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 7213/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to submit a decision request after receiving a proposal for early settlement. The appellant, S.T.IM S.R.L., did not act on the communication under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the appellee, Consorzio GEMA, argued for the judgment's termination. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to propose a decision after a proposal for early settlement results in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings cassation appeal dismissal Code of Civil Procedure litigation costs allocation opposizione tardiva ritardo ingiustificato proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6796/2023 R.G. proposto da : S.T.IM S.R.L., elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA ARENACCIA N. 67 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA SALVATORE (MDDSVT55E27F839N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO GEMA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA TOLEDO 323, presso lo studio dell’avvocato TOZZI LUCA (TZZLCU73A25F839A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.99/2023depositata il 19/01/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.940,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avv. Luca Tozzi. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente