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Ordinanza — n. 7155/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7155/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7155/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7597/2023R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro TealdiGiovanni Carlo e Minelli Giulia; -intimati - nonchécontro MassuccoRenzo, rappresentato e difes o dall’avv . Giulio M uz i o ; - controricorren te – avverso la sentenza n. 2810/2022depositata in data 9 dicembre 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 2810 /2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Renzo Massucco, Giulia Minelli e Giovanni Carlo Tealdi; degli intimati si è difeso soltanto Renzo Massucco con controricorso; in data 29 novembre 2011 la ricorrente ha depositato una “istanza di rinuncia” che costituisce in effetti corretto atto di rinuncia ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo –al controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Regesto Legislator

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articolo 390 c.p; Ordinanza — n. 7155/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7597/2023R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro TealdiGiovanni Carlo e Minelli Giulia; -intimati - nonchécontro MassuccoRenzo, rappresentato e difes o dall’avv . Giulio M uz i o ; - controricorren te – avverso la sentenza n. 2810/2022depositata in data 9 dicembre 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 2810 /2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Renzo Massucco, Giulia Minelli e Giovanni Carlo Tealdi; degli intimati si è difeso soltanto Renzo Massucco con controricorso; in data 29 novembre 2011 la ricorrente ha depositato una “istanza di rinuncia” che costituisce in effetti corretto atto di rinuncia ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo –al controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Parole chiave

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spese di difesa ricorso per risarcimento danni ricorso per inadempienza recupero dei costi assicurazione di protezione giuridica indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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articolo 390 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7597/2023R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro TealdiGiovanni Carlo e Minelli Giulia; -intimati - nonchécontro MassuccoRenzo, rappresentato e difes o dall’avv . Giulio M uz i o ; - controricorren te – avverso la sentenza n. 2810/2022depositata in data 9 dicembre 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 2810 /2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Renzo Massucco, Giulia Minelli e Giovanni Carlo Tealdi; degli intimati si è difeso soltanto Renzo Massucco con controricorso; in data 29 novembre 2011 la ricorrente ha depositato una “istanza di rinuncia” che costituisce in effetti corretto atto di rinuncia ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo –al controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrentele spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il21 dicembre 2023