Cassation court orders renewal of service to necessary co-defendants due to lack of proof of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the renewal of service of the appeal to two necessary co-defendants, Angelo and Pietro Giunta, because the file lacked proof of their notification. The appellants argued that the lower court erred in rejecting their agrarian retrial claim by insufficiently evaluating evidence regarding the non-sale of land. The court focused on the procedural defect rather than the merits of the retrial dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court must order the renewal of service when the file lacks proof of notification to necessary co-defendants to ensure their right of defense.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27729/2021 R.G. proposto da: BELLONE ANGELO, GERMANO' GIOVANNA, elettivamente domiciliati in Roma, via Emilio dei Cavalieri, n. 11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (aldo.fontanelli@avvocato.pec.it), rappresentati e difesi dall'avvocato CIRANNA GAETANO (gaetano.ciranna@pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro PALAZZO GAETANO, PALAZZO FELICE, PASSALACQUA VITA, PALAZZO SALVATORE, domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato RADICE BENEDETTO (benedettoradice@pecavvocaticatania.it), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrenti- nonché contro GIUNTA ANGELO, GIUNTA PIETRO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 532/2020 depositata il 24/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con atto di citazione introduttivo Palazzo Felice, Passalacqua Vita, Palazzo Gaetano e Palazzo Salvatore impugnavano la sentenza del 26 giugno 2013 con cui il Tribunale di Enna – provvedendo su un giudizio introdotto nel 1997 – aveva accolto la domanda di retratto agrario contro di loro intentata da Bellone Angelo, che nel giudizio aveva chiamato i venditori. Si costituivano resistendo i coniugi Bellone Angelo e Germanò Angela nonché i venditori Giunta Pietro e Giunta Angelo, i quali ultimi chiedevano la riforma della gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di prelazione in capo a Bellone Angelo. 1.2.
Con sentenza n. 532 del 24 settembre 2020 la Corte d'Appello di Caltanissetta riformava la sentenza impugnata e rigettava la domanda di riscatto agrario avanzata da Bellone Angelo e Germanò Giovanna nei confronti di Palazzo Felice, Passalacqua Vita, Palazzo Gaetano e Palazzo Salvatore; in particolare rilevava che il retraente si è sottratto all'onere di provare una condizione essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda di riscatto: la mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente alla vendita (p. 11 sentenza), evidenziando che a tal fine non era certo sufficiente la produzione in giudizio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e che, per altro verso, sebbene la circostanza fosse stata oggetto di consulenza tecnica disposta in prime cure, in tal modo il primo giudice ha debordato da quelle che erano le richieste avanzate dalla parte attrice con la propria memoria ex art. 184 cod. proc. civ. nel testo allora vigente (v. p. 10 sentenza).
3. Avverso tale sentenza Bellone Angelo e Germanò Giovanna propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso Palazzo Felice, Passalacqua Vita, Palazzo Gaetano e Palazzo Salvatore, mentre sono rimasti intimati Angelo Giunta e Pietro Giunta.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hannodepositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 5, legge 590/1965, dell'art. 7 legge 817/1971 e dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 101, 115, 116, 167 e 194 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla prova .
Lamentano che la corte di merito non ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Deducono che il Bellone aveva prodotto idonea documentazione (propria dichiarazione sostitutiva di notorietà), che la Suprema Corte di Cassazione, con innumerevoli pronunce, aveva sempre ritenuto essere idonea ad attestare la mancata vendita di terreni nei due anni precedenti ed aveva altresì provato, a mezzo testi, di avere sempre coltivato tutti i propri terreni (che quindi non erano stati venduti).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano Violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, legge n. 590 del 1965 e 7 legge n. 817 del 1971 e degli artt. 315, 116 e 157 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ. per essersi la Corte d'appello di Caltanissetta:
a) astenuta dal vagliare gli atti istruttori di causa ed omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio (la CTU comunque acquisita agli atti e le altre risultanze istruttorie);
b) violazione falsa applicazione dell'art. 157 cod. proc. civ. avendo dichiarato la nullità della CTU in atti;
c) omesso esame della prova testi relativa alla continuata coltivazione dei suoi terreni e della mancata vendita di terreni, risultando così la pronuncia impugnata, incoerente ed incompatibile con la piattaforma documentale, certificativa e presuntiva acquisita in corso di giudizio .
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. sull'onere delle spese di giudizio .
4. Rileva preliminarmente il Collegio che non si rinviene in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso ad Angela Giunta ed a Pietro Giunta, rispetto ai quali sussiste litisconsorzio necessario processuale.
5. Ne discende che, dovendo assicurarsi il contraddittorio dei predetti, dev’essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ad Angelo e Pietro Giunta.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso ad Angelo Giunta ed a Pietro Giunta, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma nell