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Ordinanza — n. 7112/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; losing party ordered to pay €1700 in costs and fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7112/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Genoa Tribunal's judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Iren Acqua Tigullio S.p.A., had previously filed a withdrawal request on November 29, 2022, which constituted a valid procedural act under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the withdrawing party to refund the opposing parties the total litigation costs of €1700, including attorney fees and general expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party must bear the costs, as the additional unified contribution is not applicable to withdrawals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal costs refund unified contribution cassation procedure litigation expenses spese di difesa opposizione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, second comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, of D.P.R. n. 115/2002
23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
articolo 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art.
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23243/2022 R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro PilatiElena; -intimata - nonchécontro VaccarezzaFabio, Molinari Valentina e Ulivieri Manuela, rappresentat i e difes i dall’avv . GiulioMuzio; - controricorrent i – avverso la sentenza n. 1719/2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Elena Pilati, Fabio Vaccarezza, Valentina Molinari e Manuela Ulivieri; degli intimati si sono difesi Fabio Vaccarezza, Valentina Molinari e Manuela Uliviericon un unico controricorso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetticostituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; ai sensi dell’articolo391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo –alla parte controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1700 , 00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il21 dicembre 202