Cassation appeal dismissed due to withdrawal; losing party ordered to pay €1700 in costs and fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Genoa Tribunal's judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Iren Acqua Tigullio S.p.A., had previously filed a withdrawal request on November 29, 2022, which constituted a valid procedural act under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the withdrawing party to refund the opposing parties the total litigation costs of €1700, including attorney fees and general expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party must bear the costs, as the additional unified contribution is not applicable to withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23243/2022 R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro PilatiElena; -intimata - nonchécontro VaccarezzaFabio, Molinari Valentina e Ulivieri Manuela, rappresentat i e difes i dall’avv . GiulioMuzio; - controricorrent i – avverso la sentenza n. 1719/2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Elena Pilati, Fabio Vaccarezza, Valentina Molinari e Manuela Ulivieri; degli intimati si sono difesi Fabio Vaccarezza, Valentina Molinari e Manuela Uliviericon un unico controricorso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetticostituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; ai sensi dell’articolo391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo –alla parte controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1700 , 00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il21 dicembre 202