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Ordinanza Interlocutoria — n. 7109/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing due to new Constitutional Court ruling invalidating specific civil code prescription article.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7109/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to a new hearing. The appellant challenged a lower court's rejection of a life insurance policy claim, arguing that the two-year prescription period was inapplicable. The court decided to suspend proceedings because a recent Constitutional Court judgment declared the contested civil code provision unconstitutional for life insurance contracts.

Regesto Legislator

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Art. 2952, comma 2, c.c.; Art. 3, comma 2-ter, D.L. 28/08/2008, n. 134: The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when a Constitutional Court ruling declares a statutory prescription period unconstitutional for specific contract types, suspending all other procedural issues until the new role is set.

Parole chiave

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Constitutional Court ruling Prescription period invalidity Life insurance contracts Remand to new hearing Civil Code Article 2952 Interlocutory order Suspension of proceedings assicurazione vita

Disposizioni normative citate

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Art. 2952, comma 2, c.c.
e relativa alla riscossione di polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre Gaetana Berterame e della quale gli era stata negata la riscossione, a seguito de lla modifica del termine prescrizionale di cui all ’ art. 2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall’art.
Art. 3, comma 2-ter, D.L. 28/08/2008, n. 134
2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2 - ter , del d .
Sentenza n. 32 della Corte Costituzionale del 6/03/2024
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30083/2021 R.G. proposto da : CARUSO VINCENZO, rappresentato e difeso dall ’ avvocato CORAPI SALVATORE (CRPSVT79E31C352Z), unitamente all ’ avvocato LOMBARDO GIUSEPPE (LMBGPP73M28H264W), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del ricorso -ricorrente - contro POSTE VITA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X), unitamente all ’ avvocato COCCIA MARIA STELLA (CCCMST61C61C352X), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del controricorso -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 3127/2021depositata il 28/04/2021 .

R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 6/03/2024; est. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/03/2024 , dal Consigliere CristianoValle; Considerato che Vincenzo Caruso censura, con atto affidato a unico motiv o di ricorso, la sentenzadella Corte d’appello di Roma, n. 3127 in data 28/04/2021, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda, proposta dal Caruso (e da sua sorella Antonia Caruso),nei confronti di Poste Vita s.p.a. e relativa alla riscossione di polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre Gaetana Berterame e della quale gli era stata negata la riscossione, a seguito de lla modifica del termine prescrizionale di cui all ’ art. 2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2 - ter , del d . l . n. 134 del 28/08/2008;

Poste Vita S.p.a. si è difesa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 6/03/2024; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; nella G.U. Serie Speciale Corte Costituzionale, n. 10 del 6/03/2024, è stata pubblica la sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, depositata in data 29/02/2024 e deliberata in data 17/02/2024, il cui dispositivo è il seguente: «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 6/03/2024; est.

C. Valle contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.»; il quadro normativo complessivamente invocato dal ricorrente è suscettibile di essere inciso dalla appena vista sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale; è opportuno, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine alla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, impregiudicata ogni altra questione relativa alla procedibilità, all’ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; p.q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d