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Ordinanza — n. 7105/2024 — snciv Generato dall'IA

Main appeal dismissed by withdrawal; incidental appeal rejected; costs awarded to Strombolo against Iren Acqua Tigullio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7105/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the main appeal extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal, while rejecting the incidental appeal filed by the water company as it was substantively identical to the withdrawn main claim. The court ruled that the incidental appellant must bear the costs of the main appeal in solidarity with the main appellant, who is now the losing party regarding the incidental suit. Consequently, the main appellant was ordered to refund the total litigation costs to the opposing party, Cristina Strombolo, while the incidental appellant was required to pay an additional unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002: A withdrawal extinguishes the main appeal, rendering the incidental appeal inadmissible if it mirrors the withdrawn request, and the withdrawing party bears the costs of the incidental proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal incidental appeal costs allocation unified contribution fee solidary liability extinguishment of judgment identical grounds protezione delle acque

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
articolo 390 c.p
, quest’ultima presentando pure ricorso incidentale; in data 29 novembre 2022 la ricorrente principale ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 20361/2023
Cass. ord. 25258/2023
Cass. ord. 25259/2023
Cass. ord. 25260/2023
Cass. ord. 25261/2023
Cass. ord. 25262/2023
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
19071); al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26481/2022 R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro DiVito Piera Maria e Tassara Alfredo ; -intimati - nonchécontro StromboloCristina, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Moretti ; - controricorren te – nonché contro Societàdell’Acqua Potabile s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1992/2022depositata in data 11 a go sto 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevato che: avverso sentenza n. 1992/2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Cristina Strombolo, Piera Maria Di Vito, Alfredo Tassara eSocietà dell’Acqua Potabile s.r.l.; si sono difesi con rispettivo controricorsoCristina Strombolo - che lo ha illustrato anche con memoria - e Società dell’Acqua Potabile s.r.l. , quest’ultima presentando pure ricorso incidentale; in data 29 novembre 2022 la ricorrente principale ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c. e conduce quindi a dichiarare l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale;

Società dell’Acqua Potabile non ha invece rinunciato al proprio ricorso incidentale, che pertanto deve essere vagliato, rinvenendo che il suo contenuto corrisponde a quello del ricorso principale, come emerge anche, ad abundantiam, dalla istanza di rinuncia relativa al ricorso principale depositata da Iren Acqua Tigullio (non a caso difesa dallo stesso difensore della ricorrente incidentale); il ricorso incidentale, infatti, ha presentato motivi -che come vi sono presentati, per sintesi, si intendano qui trascritti - del tutto conformi a quelli del ricorso principale; e, sempre per sintesi, è sufficiente per dimostrarne l’infondatezza richiamare (intendendo anch’essa qui trascritta nella parte motivazionale) Cass. ord. 20361/2023, che ha vagliato un ricorso veicolante i medesimi, tutti disattendendoli con un’ampia motivazione pienamente condivisibile, che è stata in toto seguita dalle successive ordinanze di questa Suprema Corte nn. 25258, 25259, 25260, 25261 e 25262 del 2023, onde il ricorso incidentale deve essere rigettato; in ordine infine alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente principale, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo – alla controricorrente Strombolo, e precisamente al suo avvocato antistatario come richiesto nella memoria, potendosi invece compensare tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in quanto il ricorso di quest’ultima, per il contenuto sopra evidenziato, è in sostanza adesivo a quello della principale; e riguardo alle spese processuali relative al ricorso incidentale, per quanto si è appena osservato sulla sua natura adesiva, la ricorrente incidentale sarà tenuta in solido alla ricorrente principale verso la controricorrente Strombolo, e precisamente verso l’avvocato antistatario della suddetta; nella fattispecie non è dovuto alla ricorrente principale in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio relativo al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese tra i ricorrenti, che condanna a rifondere,in solido, a l la contro ricorrente Cristina Strombolo, in persona del suo avvocato antistatario, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.