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Ordinanza — n. 7093/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders appellant to pay litigation costs and uniform contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7093/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the case shortly before the hearing. Although the respondent did not formally accept the withdrawal, the court ruled that such withdrawals are valid regardless of the recipient's consent, though the withdrawing party bears the costs. Consequently, the judgment was terminated, and the appellant was ordered to pay the respondent's litigation expenses and the uniform contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings regardless of the respondent's acceptance, but the withdrawing party bears the litigation costs and uniform contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings litigation costs allocation uniform contribution fee non-acceptance of withdrawal desistenza dall'azione restituzione dei sussidi statali azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
art. 2033 cod. civ
a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a Paolo Sivori e Tania Bardelli le somme richieste, avendone ritenuto indebito il pagamento a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660
Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26476/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. Alessandro Della Valle, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro BARDELLI TANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Giulio Muzio, , così elettivamente domiciliata -controricorrente – e nei confronti di SIVORI PAOLO -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1990 /20 2 2 , pubblicata in data11 agosto 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. I l Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di p ace di Chiavari aveva condannato Ire n Acqua Tigullios.p.a. a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a Paolo Sivori e Tania Bardelli le somme richieste, avendone ritenuto indebito il pagamento a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.

2. Avverso tale sentenza Iren Acqua Tigullio s.p.a. ricorre per cassazione, sulla base disei motivi. Tania Bardelliresiste con controricorso. Paolo Sivori non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei motivi di ricorso. La rinuncia non risulta accettata dalla controricorrente, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140;

Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660). A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese di lite, nel rapporto tra la ricorrente e la controricorrente,vanno poste a carico della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Nulla deve disporsi in favore dell’intimato che non ha svolto attività difensiva. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella ca