Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and no additional unification fee applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the respondent argued for the appellant to pay additional unification fees, the court found no statutory basis for such a charge upon withdrawal. Consequently, the judgment was quashed, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to refund the existing costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without imposing an additional unification fee, as such fees apply only to rejected appeals or declarations of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23246/2022 R.G. proposto da: Iretis.p.a., rappresentata e difes a da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro Societàdell’Acqua Potabile s.r.l.; -intimata - nonchécontro Condominio La Crosetta, rappresentatoe difeso dall’avv. Alessandro Barbero ; - controricorren te – avverso la sentenza n. 1469/2022depositata in data 8 giugno 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevato che: avverso sentenza n. 1469/2022 del Tribunale di Genova Ireti S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Società Delle Acque Potabili S.p.A. e Condominio La Crosetta; degli intimati si è difeso soltantoCondominio La Crosetta con controricorso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c., alla quale ha dato riscontro Condominio La Crosetta con memoria depositata il 7 dicembre 2022, denominata “Note”, nella quale, ribadendo la fondatezza della propria tesi difensiva, ha chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio ex articolo 391 c.p.c. con condanna della ricorrente arifonderle le spese processuali; ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve in effetti essere condannata a rifonderle -liquidate come da dispositivo –al controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrentele spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma il21 dicembre 2