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Ordinanza — n. 7070/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against water company judgment, ruling on joint liability and procedural continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7070/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main cassation appeal extinguished and rejected the incidental appeal filed by the water company. The lower court had ruled in favor of the condominium against the water company, ordering the third-party water supplier to reimburse the condominium for sewage treatment costs. The court upheld the lower court's decision, citing recent precedents to maintain legal continuity regarding the liability structure between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c.; The Court of Cassation declares the main cassation appeal extinguished when the contested judgment aligns with established case law, thereby rejecting the incidental appeal and ordering joint reimbursement of litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment of appeal joint and several liability water supply contracts sewage treatment costs procedural continuity litigation expenses arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c.
I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati: - p rimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n.
Art. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.
Art. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 113 c.p.c.
Art. 1218 e 2697 c.c.
Art. 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007
dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art.
Art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208
29/2007, dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n.
Art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006
13 del 2009, e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art.
Art. 2948 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 20361/2023
Cass., n. 25258/2023
20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023;
Cass., n. 25260/2023
Cass., n. 25261/2023
Cass., n.25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quale occorre dare continuità.
Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560
6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n.
Cass., n. 10140/2020
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23244/2022 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. Alessandro Della Valle, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro SOCIETA’ DELL’ACQUA POTABILE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale , dall’avv. Alessandro Della Valle, , così elettivamente domiciliata -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di CONDOMINIO DI VIA SARA 247 in Sestri Levante, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Giulio Muzio, , così elettivamente domiciliato - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1705 /20 2 2 , pubblicata in data4 luglio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Il Condominio di via Sara 247 a Sestre Levante, utent e del servizio idrico integrato erogato nel Comune, conveniva in giudizio Società dell’Acqua Potabile s.r.l., proponendo domand a volt a ad ottenere la ripetizione delle somme versate, nell’ultimo decennio, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazionedelle acque reflue.

La convenuta, contestando la domanda, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Iren Acqua Tigullio s.p.a., quale unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione delle somme pretese dal Condominio, e chiedeva di essere manlevata nel caso di rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva. La terza chiamata si costituiva in giudizio, negando ogni addebito. Il Giudice di pace di Chiavari rigettava la domand a de l Condominio nei confronti di Società dell’Acqua Potabile s.r.l. e condannava la terza chiamata in causa al pagamento della somma richiesta dall’attore.

Iren Acqua Tigullio s.p.a. proponeva appello e, all’esito della costituzionedel Condominio e della Società dell’Acqua Potabile s.r.l., che spiegava appello condizionato, il Tribunale di Genova, in riforma della sentenza impugnata, condannava Società dell’Acqua Potabile a pagare in favore del Condominio la somma di euro 3.413,00, oltre iva ed interessi, e condannava I r en Acqua Tigullio s.p.a. a rimborsare quanto la Sap eratenuta a corrispondere al Condominio.

2. Avverso la suddetta sentenza Iren Acqua Tigullio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Società Acqua Potabile s.r.l.ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. Società dell’Acqua Potabile s.p.a. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. Il Condominio di via Sara 247 a Sestri Levante ha resistito con controricorso.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrenteprincipale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei mezzi del ricorsoprincipale. La rinuncia non risulta accettata,ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).

2. In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale che va comunque esaminata (Cass., sez. 6- 1, 03/05/2022, n. 13888). I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati: - p rimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n.

3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n.102; - s econdo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - t erzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n.

3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n.

3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - s e sto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3),cod. proc. civ. dell’art. 2948 c od. civ. I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023;

Cass., n.25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quale occorre dare continuità. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudiziorelativo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale va nno condannate, in solido,al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del Condominio controricorrente, mentre nel rapporto tra le parti ricorrenti le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiocon riguardo alla sola ricorrente principale , atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso, in solido, in favore del Condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello s