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Decreto — n. 7047/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 7047/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. ENGIE Italia Spa, the appellant, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Maxigourmet Srl, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit civil procedure code mancato versamento dell'anticipo spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380 bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4786/2023 R.G. proposto da : ENGIE ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA TORQUATO TASSO 65, presso lo studio dell’avvocato SOZIO MARCO (SZOMRC74D22D612Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MAXIGOURMET SRL, elettivamente domiciliato in BERGAMO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1, presso lo studio dell’avvocato LEALI MARCO (LLEMRC53E29A794Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IMMOBILIARE SAN CHIERICO SAS -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1506/2022 depositata il 14/12/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro