Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Maria Fasano filed an appeal against a Taranto Court of Appeal judgment against Enel Energia but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4032/2023 R.G. proposto da : FASANO MARIA, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA FONTANA VIA CARLO PISACANE N.127/D, presso lo studio dell’avvocato PALERMO FERNANDO (PLRFNN66M09D761Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA UMBRIA 228, presso lo studio dell’avvocato RIZZI VITO (RZZVTI67P17L049X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANDOLFO GAETANO (GRNGTN69L23A662S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TARANTO n.31/2023 depositata il 25/01/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma