Decreto — n. 7045/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26815/2022 R.G. proposto da : ABC -ACQUA BENE COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA LUCA GIORDANO 23, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO GIANPIERO (SPSGPR69M30F839D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in Napoli VIA SANTA LUCIA, presso lo studio dell’avvocato IOSSA ROSA (SSIRSO69H60F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE MAIO ASSUNTA, COMUNE DI NAPOLI -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.3401/2022 depositata il 05/04/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 7045/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ABC -ACQUA BENE COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA LUCA GIORDANO 23, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO GIANPIERO (SPSGPR69M30F839D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in Napoli VIA SANTA LUCIA, presso lo studio dell’avvocato IOSSA ROSA (SSIRSO69H60F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE MAIO ASSUNTA, COMUNE DI NAPOLI -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.3401/2022 depositata il 05/04/2022.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26815/2022 R.G. proposto da : ABC -ACQUA BENE COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA LUCA GIORDANO 23, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO GIANPIERO (SPSGPR69M30F839D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in Napoli VIA SANTA LUCIA, presso lo studio dell’avvocato IOSSA ROSA (SSIRSO69H60F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE MAIO ASSUNTA, COMUNE DI NAPOLI -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.3401/2022 depositata il 05/04/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro260,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R