Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The appellant, representing Alpitour Spa, did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380 bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the contrari appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25432/2022 R.G. proposto da : ALPITOUR SPA (GIÀ EDEN VIAGGI SPA UNIPERSONALE), elettivamente domiciliato in PESARO VIA S. DECENZIO, 3, presso lo studio dell’avvocato SCILLA CRISTINA (SCLCST67C70G479Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONGA MATTEO (RNGMTT79H18H501I) -ricorrente- contro GIUPYTRAVEL SRL (GIÀ GIUPY TRAVEL SAS), elettivamente domiciliato in GIUGLIANO IN CAMPANIA PIAZZA GRAMSCI, 6, presso lo studio dell’avvocato PENNACCHIO LUCIANO (PNNLCN73C01F839I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SCOTTI FRANCESCO, HOLIDAYS TRAVEL SRLS IN LIQUIDAZIONE, GAMMUTO PAOLA, SCOTTI STEFANO-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.3493/2022 depositata il 07/04/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in