Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380 bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Società Reale Mutua, failed to request a decision on the proposed settlement within the mandatory 40-day period following its communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23056/2022 R.G. proposto da : SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliato in Roma Viale Bruno Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD62M03H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CORTENO GOLGI, elettivamente domiciliato in CREDARO VIA ROMA, 50/C, presso lo studio dell’avvocato BONASIO BARBARA (BNSBBR76D65A794X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PASINI LORENZO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.819/2022 depositata il 10/03/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in