Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380 bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by two lawyers, did not act to preserve the appeal after the court proposed a settlement under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17648/2022 R.G. proposto da : VALLI MATTEO, BERETTA VALLI CHIARA, elettivamente domiciliati in COMO VIA VOLTA77, presso lo studio dell’avvocato MARCINKIEWICZ ANDREA (MRCNDR51E29Z600I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANZINI MARCO (FRNMRC71L14E951E) -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO RAFFAELLA (GRCRFL68M43D086B) -controricorrente- nonchè contro CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.92/2022 depositata il 13/01/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso