Cassation court dismisses water utility's appeal, ruling unpaid sewage fees are illegal when service is unavailable due to non-user fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal extinguished due to the appellant's withdrawal and dismissed the incidental appeal against the lower court's judgment. The case involved a water utility company seeking restitution of sewage fees paid by residents over ten years, arguing the payments were valid despite service interruptions. The court ruled that such payments constitute illegal payments (indebita) when the service fails due to causes not attributable to the user, thereby negating the contractual exchange required for validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041 c.c.; Art. 2948 c.c.: Payments made for sewage services that were not actually rendered due to causes not imputable to the user are considered illegal payments and must be restituted.
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10061/2023 R.G. proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, FEDERICO FERRETTI, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Della ValleDLLLSN70P02D969E); p.e.c. alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; -ricorrente- contro IRETI S.P.A. (che succede a Società dell’Acqua Potabile S.r.l. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.. Alessandro Della Valle dall’Avv. Alessandro Della ValleDLLLSN70P02D969E); p.e.c. alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; -controricorrente – e nei confronti di VIGNE ANDREINO, , rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO MUZIO (MZUGLI66T15I693J), pec: studiomuzio@pec.it; -controricorrente- nonché contro BRACCO ENRICA, VIGNOLA ERNESTO, VIGNOLA SERGIO, BOZZANO ORIETTA, ROLLERI MASSIMILIANO, BONFIGLIO ALICE; -intimati- e sul ricorso incidentale proposto da IRETI S.P.A. (che succede a Società dell’Acqua Potabile S.r.l. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Della Valle (DLLLSN70P02D969E); p.e.c.: alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; -ricorrente incidentale- contro IREN ACQUA TIGULLIO;
VIGNOLA ERNESTO, VIGNOLA SERGIO, ROLLERI MASSIMILIANO, VIGNE ANDREINO, BOZZANO ORIETTA, BONFIGLIO ALICE, BRACCO ENRICA; -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 412/2023 depositata il 15/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato in fatto che Ernesto Vignola, Sergio Vignola, Massimiliano Rolleri, Andreino Vigne, Orietta Bozzano, Alice Bonfiglio, Enrica Bracco convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, Società Acqua Potabile S.r.L.(adesso IRETI S.p.A.) chiedendo: - che venisse, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale in relazione al servizio idrico e fognario pertinente al Comune di Casarza Ligure; - che la società convenuta venisse dichiarata tenuta alla restituzione e/o al rimborso, pro quota di spettanza, di tutte le indebite somme o di quelle meglio ritenute, percepite indebitamente a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, negli ultimi dieci anni, ovvero nel periodo di fatturazione, maggiorate degli interessi legali; ovvero che venisse accertato e dichiarato il grave inadempimento e per l’effetto venisse disposta, in riferimento al servizio di depurazione delle acque reflue di cui è causa al risarcimento di tutti i danni, anche derivanti dalla violazione della Carta dei Servizi; la Società Acqua Potabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa IREN; quest’ultima, costituitasi, domandava il rigetto di tutte le domande attoree e di quella formulata dalla società convenuta in merito alla richiesta di manleva e garanzia di tutte le conseguenze pregiudizievoli scaturenti da una sua condanna; gli attori dichiaravano di estendere la domanda risarcitoria nei confronti della società terza chiamata e ne chiedevano la condanna nell’ipotesi di rigetto per carenza di legittimazione passiva della società convenuta; il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 113/2021 del 20.03.2021 condannava la società Iren Acqua Tigullio S.p.a. a corrispondere agli attori quanto richiesto, rigettando la domanda formulata nei confronti della Società Acqua Potabile; il Tribunale di Genova, con la sentenza 412/2023 depositata il 15/02/2023, ha accolto parzialmente l’appello di Iren Acqua Tigullio, escludendo che:
a) Società Acqua Potabile avesse agito come riscossore di un credito di Iren Acqua Tigullio, data l’assenza di un rapporto giuridico intercorrente tra l’utente del servizio idrico ed Iren Acqua Tigullio, nell’ambito del quale sarebbe sorto il credito di quest’ultima ed essendo pacifico che l’utente aveva stipulato il contratto solo con Società Acqua Potabile, non era entrato in alcun rapporto con Iren Acqua Tigullio ed anzi ignorava il fatto che fosse questa società (o comunque un soggetto terzo) ad occuparsi della depurazione delle acque reflue;
b) il comportamento di Società Acqua Potabile fosse riconducibile a quello tipico del mandatario per l’incasso;
c) il legislatore, prevedendo per l’ipotesi della gestione separata che la tariffa di depurazione sia riscossa dal fornitore dell’acqua, abbia inteso superare il principio della unitarietà della tariffa e della sua natura di corrispettivo; ha ritenuto non dovuto il corrispettivo per il servizio di depurazione e disposto che i pagamenti in favore degli attori che il Giudice di Pace aveva posto a carico di Iren Acqua Tigullio fossero imputati alla Società Acque Potabili, maggiorati degli ulteriori importi pagati al medesimo titolo dagli appellati fino alla data dell’appello; ha accolto la domanda restitutoria di Società Acque Potabili nei confronti di Iren Acqua Tigullio; avvero detta sentenza propone ricorso per cassazione Iren Acqua Tigullio che a tal fine formula sei motivi; resiste con controricorso Andreino Vignei; resiste e propone ricorso incidentale basato su sei motivi IRETI S.p.A., già Società acqua Potabile S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato in diritto che I sei motivi del ricorso principale sono così rubricati:
1) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
2) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
3) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4) omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006;
6) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.;
7) il ricorso incidentale di IRETI S.p.A. si basa sugli stessi motivi, illustrati con argomentazioni di identico contenuto;
8) in data 29 novembre la società Iren Acqua Tigullio la ricorrente principale, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di voler rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass.n. 25262/2023) che ha ritenuto:
i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia dell’impugnazione principale;
8) il ricorso incidentale è n el suo complesso è infondato, atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità; si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 24312/2014;Cass. n. 9500 /2018; Cass. n. 3314 /2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023; mette conto, dunque, ribadire che: ii) la portata della sentenza dellaCorte costituzionale n. 355 del 2008è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge; iii) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio; iv) il pagamento non è più un tributo, per effetto delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;
v) gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d'azienda, essi gravano sulla parte subentrante; vi) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello - più breve - fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;
9) le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono compensate; la ricorrente principale e quella incidentale sono condannate in solido al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di Andreino Vigne, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs