Cassation court dismisses water utility's appeal regarding unjust enrichment claims for non-delivered sewage treatment services.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the main appeal extinguished due to the appellant's withdrawal and rejected the incidental appeal filed by the water company. The lower courts had ordered the utility to refund payments made by the user for sewage treatment services that were allegedly not provided due to facility malfunction. The court affirmed that payments for services not rendered are considered unjust enrichment, requiring restitution, and upheld the lower courts' application of the ten-year limitation period for such claims. Consequently, the utility's arguments regarding the nature of the payment and the burden of proof were rejected, resulting in the dismissal of their cassation requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 2043 c.c.: Payments for services not rendered constitute unjust enrichment, obligating the recipient to return the amount regardless of the cause of non-performance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26892/2022 R.G. proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCO FIORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO DELLA VALLE (C.F. DLLLSN70P02D969E; p.e.c. alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; e sul ricorso incidentale proposto da: Società dell’Acqua Potabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Della Valle (C.F. DLLLSN70P02D969E), p.e.c. alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; -ricorrente incidentale- contro GOTELLi ANNA e GRITTI VALERIA, eredi di ATTILIO GRITTI, rappresentate, difese dall’avvocato Vittorio Petrocco (PTRVTR66D15B519E); p.e.c. avvvittoriopetrocco@cnfpec.it - controricorrenti al ricorso principale e al ricorso incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2080/2022 depositata in data 02/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato in fatto che Attilio Gritti, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di Casarza Ligure (GE), conveniva IREN ACQUA TIGULLIO nonché la Società dell’Acqua Potabile, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, per chiedere la la restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del proprio Comune (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo; all’esito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 237/2020, condannava IREN ACQUA TIGULLIO a corrispondere a parte attrice le somme di cui aveva chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2080/2022, resa pubblica in data 2 settembre 2022, ha condannato la Società dell’Acqua Potabile S.R.L. a pagare ad Attilio Gritti euro 2.410,72, oltre alla somma pari all’importo degli ulteriori pagamenti effettuati dal predetto nel corso del giudizio e fino al 4.1.2021, ed ha condannato IREN ACQUA TIGULLIO a rimborsare a Società Acqua Potabile quanto quest’ultima avrà pagato;
IREN ACQUA TIGULLIO ricorre per la cassazione dei detta sentenza, formulando sei motivi; Società dell’acqua Potabile propone, a sua volta, ricorso incidentale, basato su sei motivi; Anna Gotelli e Valeria Gritti, eredi di Attilio Gritti, resistono con controricorso al ricorso principale e a quello incidentale; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; le controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che Il ricorso incidentale ed il ricorso incidentale hanno lo stesso contenuto e sono basati sui seguenti motivi:
1) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
2) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod.civ. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006:
3) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 cod.civ. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
4) omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c., nonché 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 cod.civ. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006.;
6) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 2948 cod.civ.;
7) in data 27 novembre 2023 la ricorrente principale, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di voler rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass.n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia dell’impugnazione principale;
8) il ricorso incidentale è n el suo complesso è infondato, atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità; si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 24312/2014;Cass. n. 9500 /2018; Cass. n. 3314 /2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023; mette conto, dunque, ribadire che: ii) la portata della sentenza dellaCorte costituzionale n. 355 del 2008è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge; iii) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio; iv) il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa;
v) gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d'azienda, essi gravano sulla parte subentrante; vi) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello - più breve - fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948 cod.civ., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;
9) le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono compensate; la ricorrente principale e quella incidentale sono condannate in solido al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna la ricorrente principale e quella incidentale al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti, liquidandole in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi