Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal following lower court rulings on water service fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's formal withdrawal of the proceedings. The underlying dispute involved a condominium seeking restitution of water treatment fees paid to a water company, which had previously been ruled against the appellant by lower courts. The court dismissed the case because the appellant explicitly communicated a lack of interest in continuing the litigation after the publication of relevant precedent rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The cassation appeal is extinguished by the appellant's express renunciation of the proceedings, which terminates the litigation without a substantive judgment on the merits of the claim for restitution of water fees.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18795/2022 R.G. proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, MARCO FIORINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO DELLA VALLE (DLLLSN70P02D969E), pec: alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; -ricorrente- Contro CONDOMINIO DEI FIESCHI VIA FRANCOLANO 57, in persona dell’Amministratore pro tempore,Salvatore DESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO MUZIO (MZUGLI66T15I693J), pec: studiomuzio@pec.it; -controricorrente- nonché contro SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE S.R.L.; intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 809/2022 depositata il 31/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevatoche Il Condominio dei Fieschi Via Francolano 57, quale utente del servizio idrico integrato nel territorio di Casarza Ligure (GE), chiedeva infruttuosamente alla Società di Acqua Potabile S.p.A. la restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sul presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune di Casarza Ligure (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo; il Condominio conveniva allora la Società di Acqua Potabile innanzi al Giudice di Pace di Chiavari al fine di sentir accogliere la domanda di ripetizione delle somme versate per la quota di depurazione del servizio idrico integrato, previo accertamento e dichiarazione della sussistenza del rapporto contrattuale pertinente il Comune di Casarza Ligure e, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 datata 10/10/2008, dell’inadempimento, integrale o parziale, di parte convenuta; quest’ultima, costituitasi, contestava in fatto ed in diritto le pretese avversarie e adduceva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando come tenuta alla restituzione IREN ACQUA TIGULLI0 S.p.a. che veniva chiamata in giudizio;
IREN ACQUA TIGULLIO si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed argomentato dalle controparti e, in particolare, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti; il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 179/2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo a Società dell’Acqua Potabile, condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da IREN ACQUE TIGULLIO S.p.A., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima rispetto alla domanda di restituzione dei canoni di depurazione formulata dal Condominio dei Fieschi Via Francolano 57 Casarza Ligure e, in accoglimento dell’appello incidentale subordinato, formulato dal Condominio, ha dichiarato tenuta la Società Acque Potabili S.p.A. e l’ha condannata, ai sensi dell’art. 2033 cod.civ., a restituire € 5.000,00 al Condominio;
IRENricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando sei motivi; resiste con controricorso il Condominio dei Fieschi Via Francolano 57; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Società Acqua Potabile; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Consideratoche: la ricorrente ha dedotto:
1) con il primo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
2) con il secondo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155” del D.lgs. 152/2006” 3) con il terzo motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006”;
4) con il quarto motivo “omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
5) con il quinto motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006”;
6) con il sesto motivo “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.”;
7) in data 24 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
7) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione;
9) le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Condominio controricorrente, liquidandole in euro 2.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali e agli acce