Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6963/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal via withdrawal and rejects incident appeal as identical, ordering cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6963/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the main appeal extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal, while rejecting the defendant's incident appeal as substantively identical to the withdrawn main claim. The court ruled that the incident appeal's motives were fully covered by the main appeal's arguments, citing prior precedent. Consequently, the main judgment was dismissed, the incident appeal was rejected, and costs were allocated between the parties with the non-withdrawing defendant bearing the primary burden.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002: Withdrawal extinguishes the main appeal; an incident appeal identical to the main one is rejected as non-meritorious, and the withdrawing party is exempt from the supplementary unified contribution fee.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal incident appeal rejection identical motives supplementary contribution fee cost allocation extinguishment of proceedings Cassation procedure impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
articolo 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. 20361/2023
Cass. ord. 25258/2023
Cass. ord. 25259/2023
Cass. ord. 25260/2023
Cass. ord. 25261/2023
Cass. ord. 25262/2023
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
19071);al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23245/2022 R.G. proposto da: Iren Acqua Tigullio s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. Alessandro Della Valle ; -ricorrente - contro GrimaldiAnna e Iliano Giovann a ; -intimate - nonchécontro BravettiRenato, rappresentato e difes o dall’avv . Giu li o Mu zio; - controricorren te – nonché contro Societàdell’Acqua Potabile s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1706/2022 depositata il 30 giugno 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevato che: avverso sentenza n. 1706/2022 del Tribunale di Genova Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di Anna Grimaldi, Giovanna Iliano, Renato Bravetti eSocietà dell’Acqua Potabile s.r.l.; si sono difesi con rispettivo controricorso Renato Bravetti e Società dell’Acqua Potabile s.r.l., quest’ultima presentando pure ricorso incidentale; in data 29 novembre 2022 la ricorrente principale ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.e conduce quindi a dichiarare l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale;

Società dell’Acqua Potabile non ha invece rinunciato al proprio ricorso incidentale, che pertanto deve essere vagliato, rinvenendo che il suo contenuto corrisponde a quello del ricorso principale, come emerge anche, ad abundantiam, dalla istanza di rinuncia relativa al ricorso principale depositata da Iren Acqua Tigullio (non a caso difesa dallo stesso difensore della ricorrente incidentale); il ricorso incidentale, infatti, ha presentato motivi -che come vi sono presentati, per sintesi, si intendano qui trascritti - del tutto conformi a quelli del ricorso principale; e, sempre per sintesi, è sufficiente per dimostrarne l’infondatezza richiamare(intendendo anch’essa qui trascritta nella parte motivazionale) Cass. ord. 20361/2023, che ha vagliato un ricorso veicolante i medesimi, tutti disattendendoli con un’ampia motivazione pienamente condivisibile, che è stata in toto seguita dalle successive ordinanze di questa Suprema Corte nn. 25258, 25259, 25260, 25261 e 25262 del 2023, onde il ricorso incidentale deve essere rigettato; in ordine infine alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente principale , deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo – al controricorrente Bravetti, potendosi invece compensare tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in quanto il ricorso di quest’ultima, per il contenuto sopra evidenziato, è in sostanza adesivo a quello della principale;e riguardo alle spese processuali relative al ricorso incidentale, per quanto si è appena osservatosulla sua natura adesiva, la ricorrente incidentale sarà tenuta in solido alla ricorrente principale verso il controricorrente Bravetti; nella fattispecie non è dovutoalla ricorrente principale in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio relativo al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese tra i ricorrenti - principale e incidentale- che condanna a rifondere , in solido, a l contro ricorrente Renato Bravetti le spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così