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Decreto — n. 6940/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6940/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6940/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20891/2022 R.G. proposto da : CUOMO ANIELLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCERA SALVATORE (NCRSVT64H27H703H) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2961/2022depositata il 14/06/2022. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 6940/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CUOMO ANIELLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCERA SALVATORE (NCRSVT64H27H703H) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2961/2022depositata il 14/06/2022. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

Parole chiave

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intervenuta prescrizione termine di riflessione domanda tardiva di ricusazione termine processuale perentorio rinvio del dibattimento termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20891/2022 R.G. proposto da : CUOMO ANIELLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NOCERA SALVATORE (NCRSVT64H27H703H) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2961/2022depositata il 14/06/2022. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2160,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024 Il Presidente