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Decreto — n. 6935/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6935/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6935/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2022 R.G. proposto da : FOLLY STORE DI FUMAROLA AGOSTINO ED AMATI MARIA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO (CSTRZO66M10E986Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CALELLA GIORGIA (CLLGRG73E60E986U) -ricorrente- contro RAGUSO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLI CHIARA (CRLCHR73P48E986A) rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI GIUSEPPE (RNLGPP58H10Z133U) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.237/2021depositata il 07/07/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 6935/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FOLLY STORE DI FUMAROLA AGOSTINO ED AMATI MARIA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO (CSTRZO66M10E986Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CALELLA GIORGIA (CLLGRG73E60E986U) -ricorrente- contro RAGUSO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLI CHIARA (CRLCHR73P48E986A) rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI GIUSEPPE (RNLGPP58H10Z133U) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.237/2021depositata il 07/07/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

Parole chiave

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anticipi delle spese rinuncia al dibattimento orale omissione del difensore intervenuta prescrizione rinuncia alla motivazione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1946/2022 R.G. proposto da : FOLLY STORE DI FUMAROLA AGOSTINO ED AMATI MARIA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO (CSTRZO66M10E986Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CALELLA GIORGIA (CLLGRG73E60E986U) -ricorrente- contro RAGUSO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLI CHIARA (CRLCHR73P48E986A) rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI GIUSEPPE (RNLGPP58H10Z133U) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.237/2021depositata il 07/07/2021. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrentealla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1250,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Preside