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Decreto — n. 6931/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-proposal of decision following early settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 6931/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to submit a request for a decision after the respondent proposed an early settlement. The appellants, represented by a lawyer in Rome, did not respond to the communication regarding the proposed definition of the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the appellants to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to propose a decision following a communication of an early settlement proposal results in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings non-proposal of decision cassation appeal dismissal litigation costs allocation revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti non hannoproposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti non hannoproposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32252/2021 R.G. proposto da : MAGLIARI GALANTE VITTORIA, MARAFIN CINZIA, MARANDOLA MAURIZIO, MARCHETTI PIERA, MARCHI FRANCESCO, MARCHINI PAOLA, MARCOMIN GIAN LUCA, MARIN NARCISO, MARINI LUCA GIOVANNI, MARINO NINO, MARITATO MERILDO, MARTELOSSI STEFANO, MARTINO PATRIZIA, MASOTTI ANTONELLA INNOCENZA MARIA, MASTROIANNI CIRO, MATRISCIANO ALFREDO CLAUDIO, MATTIVI CHRISTIAN, MAURI ILARIA, MAURICHI ANDREA, MAZZARIOL MARIAROSA, MAZZONI CRISTINA, MEGGIOLARO MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.3640/2021 depositata il 17/05/2021.

Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti non hannoproposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alle Amministrazioni resistent i delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.300,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/03/2024