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Decreto — n. 6929/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-proposal of decision following early settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 6929/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicants failed to submit a request for a decision after the government proposed an early settlement. The applicants, represented by a single lawyer, challenged administrative decrees but did not act on the procedural offer. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically and ordered the applicants to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision following a proposal for early settlement results in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings non-proposal of decision cassation appeal dismissal procedural default tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., iricorrenti non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., iricorrenti non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30188/2021 R.G. proposto da : CAMPEDELLI ALBERTO, CANIGGIA DANIELA, CANNONE MICHELE, CANTIANI RUGGERO, CANTONI ALFREDO, CAPALDO GIUSEPPE, CAPUANO MARINA, CARAMASCHI PAOLA, CARLONE MARIA PALMA, CARLOTTO MARCELLO, CECCARELLI DANIELA, CEFALO FRANCESCO ANTONIO, CIAPPETTA ROSSELLA, CIRELLA EUGENIO, COLOMBINO VINCENZO, COMOTTI CRISTINA, CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI MATTEO, COSTA MARTINO ATTILIO MARIA, COSTANTINI GIOVANNI BATTISTA, D'ALTERIO RAFFAELE, D'ASTE ERSILIA MARIA, DAVI' SILVANO, ZUANNI FEDERICA, CARUSO FRANCESCA, CARUSO MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2964/2021 depositata il 22/04/2021.

Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., iricorrenti non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.100,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/03/2024