Cassation court dismisses appeal due to failure to deposit and serve the contested appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the contested appellate judgment in the electronic file. Although the appellant claimed to have submitted the document, the court verified that it was missing from the digital record, unreadable files existed, and no notification of the contested decision was recorded in the docket note. Consequently, the appeal could not be examined, and the appellant was ordered to pay the respondent's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 372, comma 2 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the contested judgment is not deposited in the electronic file and the opposing party has not been notified of the act.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30520/2021 R.G. proposto da: BOCCUTI GAETANO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GIOVANNI, digitalmente domiciliato presso l’indirizzo pec -ricorrente- contro ESSO ITALIANA S.R.L. CON UNICO SOCIO, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO PAOLA e dall’avvocato FALINI GIORGIO, e digitalmente domiciliato per legge presso gli indirizzi pec paolamartino@ordineavvocatiroma.org e -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 869/2021 depositata il 16/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 1991 Boccuti Gaetano Roberto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rossano, la Esso Italiana S.p.a., al fine di sentire accertare la responsabilità della societàconvenuta per l ’ inquinamento delle falde acquifere e la contaminazione delle colture di sua proprietà in seguito alla fuoriuscita di carburante dalle cisterne della stazione di servizio Esso confinante con un suo fondo, ove era in corso di ultimazione un complesso edilizio destinato ad albergo ristorante; e, quindi, persentire condannare detta società al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, per quanto qui rileva, la domanda del Boccuti, quale proprietariodel complesso edilizio destinato ad albergo ristorante con terreno circostante adibito ad orto e giardino, era diretta ad ottenere il ristoro dei danni conseguenti all’evento di spargimento che aveva causato, da un lato, il deterioramento delle colture e degli impianti idrici dell’albergo e del ristorante e, dall’altro, aveva reso non utilizzabile l’acqua del pozzo. Si costituiva la Esso Italiana Spa,che confermava la fuoriuscita del carburante dalle cisterne avvenuta nel 1984, ma contestava l’esistenza dei lamentati danni.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, orali e tecniche. In particolare, veniva anche acquisita la documentazione prodotta da parte attorea, indicativa di un progetto imprenditoriale volto alla creazione di una attività recettiva (atto di compravendita della attività per Notaio Labonia del 1974, licenza commerciale e rinnovo della medesima; fotografie della struttura, licenza di agibilità) e delle relative voci di danno subite (consulenza di parte dell’Ing. Giovanni Bruno).Il Tribunale di Rossano, con sentenza n 523/2006, accoglieva la domanda condannando la Esso al pagamento della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni, in favore del Boccuti,nonché alla rifusione delle spese di lite. 2.Avverso tale sentenza la Esso Italiana S.r.l. con unico socio, già Esso Italiana S.p.a., proponeva gravame,chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’appellato.
All’impugnazione resisteva il Boccuti, il quale proponeva, altresì, appello incidentale lamentando che il primo giudice avesse liquidato per difetto i danni. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n.31/2011: - in accoglimento del l ’ appello principale e d in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal Boccuti, -dichiarava assorbito l’appello incidentale, -condannava, quindi, l’appellato alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme già versate da quest’ultima, e compensava le spese dei due gradi di giudizio.
3. Avverso la sentenza di secondo grado, il Boccuti proponeva un primo ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resisteva con controricorso la Esso Italiana S.r.l. con unico socio, che depositava memoria. Questa Corte,con sentenza n. 16052/2015, in accoglimento del primo motivo del ricorso (assorbito il secondo), cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione. In motivazione, detta Corte – dopo aver dato atto che:
a) nel caso di specie va applicato l’art. 2050 c.c.;
b) la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall ’ art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell ’ esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombeal danneggiato, tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso; restando, poi, a carico del danneggiante l ’ onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ;
c) l ’ accertamento dell’esistenza del nessoeziologico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso rientra tra ipoteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ovesufficientemente e logicamente motivato – ha ritenuto che nella specie l’esclusione della sussistenza di tale nesso non era adeguatamente motivata.
4. Successivamente il Boccuti riassumeva la causa davanti alla Corte d’appello di Catanzaro. Si costituiva la Esso Italiana S.r.l. La Corte d’appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, con sentenzan. 1523/2016, in parziale riforma della sentenza n. 523/2006 emessa dal Tribunale di Rossano: - rigettava la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Boccuti; -confermava nel resto la sentenza n. 523/2006 del Tribunale di Rossano; - condannava il Boccuti a restituire alla Esso Italiana S.r.l. le somme da quest’ultima versate in esecuzione della sentenza n 523/2006 emessa dal T ribunale di Rossano in data 24.7.2006, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data del pagamento; -compensava le spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio.
In sintesi, la corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva nuovamente, seppur per ragioni diverse, il motivo d’appello con il quale Esso Italiana aveva censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistenti i danni lamentati dell’attore. Invero -pur ritenendo accertatal’esistenza di un nesso causale tra l ’ inquinamento della falda acquifera sottostante il terreno di proprietà dell’attore e le infiltrazioni di carburante - riteneva tuttavia insussistenti i danni lamentati in conseguenza di tale evento.
5. Avverso tale decisione il Boccuti, propone va per la seconda voltaricorso per cassazione sulla base di tre motivi. ResistevaEsso Italiana S.r.l. con unico socio (già Esso Italiana S.p.a.), depositando controricorso e memoria. Questa Corte con ordinanza n. 22824/2018 accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiarava assorbito il terzo; cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinviando alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
6. Successivamente il Boccuti riassumeva la causa davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, insistendo nel rigetto dell’appello a suo tempo proposto dalla Esso Italiana srl, nonché nell’accoglimento del suo appello incidentale. Si costituiva la Esso Italiana S.r.l. che a sua volta,preso atto della decisione della Corte regolatoria, insisteva neipropri motivi di appello e chiedeva il rigetto dell’appello incidentale,chiedendo in subordine, in caso di liquidazione di un danno afavore di controparte, la condanna della stessa a restituire lemaggiori somme già incassate.
La Corte territoriale: dapprima, espletava consulenza tecnica d’ufficio, formulando al tecnico nominato il seguente quesito: “…esaminati gli atti, descriva le caratteristiche tecniche del pozzo semiartesiano; accerti la quantità di acqua potabile prelevabile dal pozzo e in che misura percentuale avrebbe presuntivamente soddisfatto il fabbisogno di acqua potabile per uso domestico e l’irrigazione del terreno destinato a giardino nel periodo 1984-2025; accerti l’eventuale differenza tra il valore del terreno prima dell’inquinamento e quello stimabile alla sua cessazione (2025) se possibile o , in alternativa, quello attuale; riferisca ogni altro elemento utile ai fini della decisione...”; poi, con sentenza n. 869/2021:- in accoglimento della domanda risarcitoria, condannava Esso Italiana spa al pagamento in favore di Roberto Gaetano Boccuti della somma di € 37.902,39; dava atto dell’avvenuto pagamento della somma di € 226.820,07 ed ordinava al Boccuti la restituzione in favore di Esso Italiana spa della somma di € 188.917,68, oltre interessi legali dal 15.2.2007; - compensava tra le parti le spese di lite per la metà e condannava l’Esso Italiana spa al pagamento in favore del Boccuti, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc, della restante metà.
7. Avverso tale ultima sentenza n. 869/2021 emessa dalla corte territoriale quale giudice di rinvio, per la terza volta, ha proposto ricorso il Boccuti, articolando due motivi. 7.1. Con il primo motivo ha denunciato: Violazione di legge in riferimento alla previsione di cui all’art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3), 4) e 5). Sulla sussistenza della prova dei danni certi derivati dalla contaminazione del pozzo o comunque della falda e, in generale, del fondo del Boccuti e sulla impossibilità di utilizzo della acqua a qualsiasi scopo, potabili, agricolo ma anche potenzialmente imprenditoriale . Ha censuratola sentenza della corte territoriale nella parte in cui ha affermatoche:
a) il quadro normativo sopra citato e la mancata autorizzazione al prelievo dell’acqua pubblica sotterranea da utilizzare per l’esercizio del ristorante (prima) e dell’albergo (dopo) non consentono, in definitiva, di considerare ai fini risarcitori il pregiudizio prodotto alla struttura alberghiera ;
b) il Boccuti, non essendo abilitato allo sfruttamento imprenditoriale della risorsa idrica, non può dolersi del mancato utilizzo dell’acqua del pozzo con riferimento alla struttura alberghiera ;
c) la mancata quantificazione dei danni alle colture ed agli impianti idrici siccome, a dire con la sentenza impugnata ...devono ritenersi coperti da giudicato… ;
d) il costo verosimilmente sostenuto dal 1984 fino all’attualità per surrogare l’acqua dal pozzo contaminato e da sostenere fino al decadimento dell’inquinamento… tenuto conto delle tariffe comunali relative alla fascia più alta della categoria “uso domestico”, ammonta all’incirca a € 167,00 l’anno e, quindi, all’importo finale di € 16.805,16. In tal misura va quindi liquidato il danno patito dal Boccuti per il mancato utilizzo dell’acqua del pozzo ;
e) il giudizio di rinvio si connota come un tipico giudizio prosecutorio. S ’ intende, infatti, notoriamente per giudizio prosecutorio quello che nasce dall’annullamento per i motivi di cui ai numeri 3 e 5 dell’art.360 c.p.c. Ha sottolineato che, nel principio di diritto offerto in sede di rinvio, in alcuna considerazione si tenevano la potabilità dell’acqua (invece, assunta come elemento dirimente dal giudice del rinvio) ovvero l’effettivo utilizzo della risorsa a scopi (anche solo potenzialmente) imprenditoriali, mentre si faceva espresso riferimento a parametri, cumulativi o alternativi, quali: la gravità e la prevedibile durata nel tempo dell’inquinamento; le spese necessarie per un eventuale intervento di bonifica ove ritenuto possibile e pienamente risolutivo; la grandezza della falda e la quantità di acqua che essa avrebbe potuto fornire; la differenza tra il valore commerciale del terreno prima dell’inquinamento e quello stimabile successivamente ad esso , che non erano stati utilizzati. Ha indicato come espresso oggetto di doglianza(p.
43) il fatto che la corte territoriale è incorsa in macroscopico errore motivazionale ed in non corretta applicazione del principio di diritto indicato nella ordinanza di rimessione: sia in ordine all’omesso quesito circa la quantificazione del danno da potenziale investimento imprenditoriale sia quello alle colture che certamente non è affatto passato in cosa giudicata dovendosi quantificare, come dalla medesima Corte dichiarato, PER LA PRIMA VOLTA, insiffatta sede . 7.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato : Violazione di legge in riferimento alla previsione di cui all’art. 91 (ma anche 92) c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.
3) nella parte in cui la corte territoriale, all’esito di una erronea e falsa applicazione delle norme regolatrici, quanto alle spese ha statuito che: … Le spese legali di tutte le fasi processuali in ragione della soccombenza reciproca conseguente al notevole ridimensionamento della pretesa risarcitoria vanno poste a carico di Esso Italiana spa nella misura del 50% e compensate per il restante 50%... . Ha dedottoche lui non solo risultava già vittorioso nel merito in primo grado, ma, costretto dalla Esso s.p.a. ad un giudizio di secondo grado, aveva deciso di ivi ricorrere incidentalmente per sentire dichiarare che l’inquinamento della falda sottostante il terreno di proprietà derivasse dalle infiltrazioni dei carburanti fuoriusciti dalle cisterne della Esso italiana s.p.a. e conseguentemente condannare al risarcimento dei tutti subiti e subendi.
Sebbene in tale secondo grado di giudizio, la sua legittima pretesa non aveva trovato accoglimento, questa Corte, cassando con rinvio, aveva restituito rilievo alla sua posizione ed aveva cristallizzato non solo la legittimità della sua pretesa risarcitoria ma anche il suo corretto comportamento processuale. Ha indicato come espresso oggetto di doglianza il fatto che la corte territoriale ha posto nel nulla il suo lungo e travagliato impegno per ottenere la declaratoria di responsabilità dell’inquinamento (sempre ostinatamente negato da Esso) ed il risarcimento dei danni subiti dall’illecito posto in essere dalla Esso medesima.
8. Ha resistito con controricorso Esso Italiana srl.
9. Per l ’ odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensoridi entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. Il Difensore di parte resistente ha anche fatto presente che la corte di rinvio, nelle more del presente giudizio, ha respinto per due volte (con ordinanza del 14 aprile e del 20 dicembre 2023) la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza qui impugnata ed ha chiesto, con la memoria,la liquidazione delle relative spese.
10. Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È impossibile eludere il rilievo dell’improcedibilità del ricorso. Come è noto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., insieme al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata . Orbene -premesso che il ricorso è stato iscritto telematicamente e che con la stessa modalità sono stati depositati dal ricorrente tutti gli allegati al ricorso e lasuccessiva memoria illustrativa - copia autentica della sentenza n. 869/2021, emessa dalla corte territoriale quale giudice di rinvio, no n è stata rinvenuta dal Collegio in nessuno dei documenti del fascicolo informatico del ricorrente, benché tutti questi siano stati direttamente, analiticamente e singolarme nte verificati in camera di consiglio.Né la copia autentica della sentenza impugna ta è stata depositata daparte resistente o è altrimenti in atti . Si segnala inoltre che :
a) il ricorrente a pag. 52 del ricorso afferma di depositare,unitamente al ricorso, come allegato 10) , copia autentica della sentenza impugnata n. 869/2021, ma detto allegato10) non si ritrova nel fascicolo informatico;
b) i files, che nel fascicolo informatico risultano indicati come Id 26 e Id 27,non sono leggibili;
c) nella nota di iscrizione a ruolo non è stata neppure indicata, come oggetto di deposito, lacopia del provvedimento impugnato.
2. All’improcedibilità del ricorso principale consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle sole spese sostenute da parte resistente e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. n. 4315/2020).3. Non può essere invece esaminata la richiesta di liquidazione delle spese(articolata da parte resistente in sede di memoria ) relative al rigetto (di cui alle ordinanze del 14 aprile e del 20 dicembre 2023 della corte territoriale) della richiesta di sospensione della esecuzione (articolata dall’odierno ricorrente) della sentenza impugnata.
Invero, è jus receptumnella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 24201/2018) che: Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte .
In applicazione del suddetto principio, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, in quanto parte resistente non soltanto non ha provato,ma non ha neppure dedotto la previa notifica a controparte dell’atto, con il quale la richiesta è stata articolata, nonché della produzione della relativa documentazione. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle sole spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processual