Italian Court dismisses doctors' claims for back pay as statute of limitations expired in 1999.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by medical doctors inadmissible and rejected the separate appeal by Dr. Candelori. The court held that the ten-year statute of limitations for claiming unpaid remuneration expired on October 27, 1999, based on established Supreme Court precedent. Since the first-instance trial occurred in 2015, the court found the right to payment prescribed and dismissed the arguments regarding the interruption of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2944 c.c.; Art. 2929 c.c.: The statute of limitations for claiming unpaid professional remuneration expires ten years after the end of the employment relationship, and its commencement is fixed by binding Supreme Court jurisprudence to a specific date when no interruption occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22649/2020 R.G. proposto da: GULINO GAETANO, rappresentato e difeso da ll’avvocat essa BELLAVIA IRENE GIUSEPPA (BLLRGS66A65H221Q) irenegiuseppabellavia@ordineavvocatiroma.org -ricorrente- ZAPPADU PIERO, rappresentato e dife so dall’avv. TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrente- CANDELORI NATALIA MARIA ROSARIA, CLEMENTE MARIA GRAZIA, IZZI RAIMONDO, MUSSO RICCARDA, PERRONE MARCELLO, UBALDI LUCA, rappresentati e difesi da ll’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) carloamoruso@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- BARBI EGIDIO, BERTOLDI ROBERTA, BONZUAN ANTONELLA, CAPPELLINI ANTONELLA, CATENACCI ANGELO, CAVALLARO GIOVANNI PAOLO, CIAMMELLA LUISA, CINQUE MARIA, COFFARO R.G. 22649/2020 Cron.
Rep. C.C. 2/2/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. MARCELLO, CORVETTO METELLA, COSTABILE LOREDANA, DEL VILLANO MARIO, DELLA PORTA PIER CARLO, GIAIMI GIACOMO ANZELMO, KHOURY MICHEL ANTOINE, LIBRA LUDOVICO, PALMA ETTORE, SABBADINI MANUELA, SOLARINO SALVATORE, TILOCCA PATRIZIA, TONUTTI MAURA, VINCI ROSARIO, rappresentati e difesidall’ avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONONOMIA E DELLE FINANZE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 908/2020depositata il 6/02/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. I dottori Gaetano Gulino, Egidio Barbi, Natalia Maria Rosaria Candelori, Piero Zappadu e gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri suindicati, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle diverse specializzazioni da loro conseguite negli anni dal 1984 al 1993. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo del corso e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri citati, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il dott. Gaetano Gulino con atto affidato ad un solo motivo; propongono poi separati ricorsi il dott. Egidio Barbi più ventuno altri medici, con unico atto affidato ad un motivo, i dottori Natalia Maria Rosaria Candelori più cinque altri medici, con unico atto affidato a cinque motivi, e il dott. Piero Zappadu con atto affidato ad un solo motivo. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri indicati in epigrafe hanno depositato un mero atto di resistenza in relazione a tutti i ricorsi proposti.
Il dottor Gulino ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi Gulino, Barbi e Zappadu lamentano tutti, anche se con diversità di argomentazioni, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato UE, degli artt. 2043, 2056, 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.
2. Il solo ricorso Candelori, oltre a lamentare, analogamente agli altri, la lesione delle norme in punto di prescrizione (secondo motivo), aggiunge censure di nullità della sentenza per mancanza di motivazione (primo motivo), di violazione dell’art. 101 Cost., per avere la Corte d’appello applicato non la legge, ma un’interpretazione non pacifica della stessa (terzo motivo), di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia (quarto motivo) e di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in punto di condanna alle spese (quinto motivo).
3. Osserva il Collegio che le varie censure in punto di prescrizione, tendenzialmente coincidenti tra loro e avanzate in tutti i ricorsi qui in esame, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello deciso la causa in conformità ad una pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.
La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi. Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio e, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2015, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto.
Né i ricorsi contestano tale dato di fatto, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione della prescrizione. Simile decisione assorbe evidentemente, per manifesta infondatezza, la decisione sulla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla prescrizione sollevata dalla difesa dei ricorrenti Barbi ed altri e Zappadu (avv. Tortorella).
4. Rimangono da esaminare gli altri motivi del ricorso Candelori, i quali sono tutti privi di fondamento. Il primo motivo è infondato perché la sentenza, sebbene motivata in modo molto stringato, ha comunque correttamente inquadrato la fattispecie, richiamando la giurisprudenza di cui sopra, già da tempo stabilmente consolidata. Il terzo motivo è infondato perché, come detto, la decisione impugnata è corretta e la Corte romana ha deciso la causa sulla base di un orientamento ormai del tutto pacifico, e quindi nel pieno rispetto dell’obbligo di decidere in conformità alla legge.
Il quarto motivo è pure infondato, perché la riconosciuta infondatezza della domanda tipica esistente in base alla legge non consentirebbe comunque di ottenere lo stesso risultato esercitando l’azione di indebito arricchimento, in considerazione del carattere residuale dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. (v., in argomento, l’ordinanza 1° luglio 2020, n. 13283). Infondato è, infine, anche il quinto motivo, perché la condanna alle spese è del tutto corretta, trattandosi di una decisione, come detto, fondata su di una giurisprudenza fermissima e ormai decennale.
La totale soccombenza dei ricorrenti, del resto, rende non ipotizzabile la lesione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per la mancata compensazione delle spese di lite.
5. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i ricorsi dei dottori Gulino, Barbi ed altri e Zappadu; mentre il ricorso della dottoressa Candelori ed altri è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato, in relazione a ciascuno dei ricorsi, un mero atto di costituzione e non un controricorso. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiarainammissibili i ricorsi dei dottori Gulino, Barbi e altri e Zappadu e rigetta il ricorso della dottoressa Candelori ed altri. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da par