Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Patri Furio, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Albani Alessandra, sought dismissal and cost allocation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for settlement constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5783/2023 R.G. proposto da : PATRI FURIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO SILVIO SERGIO (GLLSVS36R26C710F), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLUZZO FABRIZIO (GLLFRZ81E19H501J) -ricorrente- contro ALBANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ODDO MASSIMO (DDOMSM78M16H501G),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5482/2022 depositata il 07/09/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 11/03/20