Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The court found that the appellant, represented by Branciani Marisa and others, did not act within the statutory timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5483/2023 R.G. proposto da : BRANCIANI MARISA, DI GIOVANGIULIO AMEDEO, LASER ECOLOGIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(in persona del rappresentante in atti indicato), con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoPISANI EUGENIO (PSNGNE66L13H501U) -ricorrenti- contro DOVALUE SPA QUALE MANDATARIA DI ROMEO SPV SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCOLEINE FILIPPO (CLNFPP69E07H501Z) -controricorrente- nonchécontro ROMATRA SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5056/2022 depositata il 10/06/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 1