Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The applicant, Agostini, did not respond to the proposal sent by the opposing party, the Provincial Government of Bolzano. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29549/2022 R.G. proposto da : AGOSTINI NATASCIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato CASTIGLIONE ANDREA (CSTNDR66B11L483B) -ricorrente- contro PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-GIUNTA PROVINCIALE - AGENZIA SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO, in persona del legale rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in Roma Via Po 22, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI LUCA (GRZLCU62R29H501D), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SEGNA JUTTA (SGNJTT71A63Z102M), PLANCKER LUKAS (PLNLKS68E21A952A), PURRELLO MICHELE (PRRMHL69B04I829V), ROILO ALEXANDRA (RLOLND68S41B160H), FADANELLI LAURA (FDNLRA65H69A952U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI BOLZANOn.69/2022 depositata il 29/04/2022 ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 11/