Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment in the insurance dispute extinguished. The procedural outcome resulted from the appellant's failure to respond to a settlement proposal within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29237/2022 R.G. proposto da : DI GREGORIO MAURIZIO, DI GREGORIO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato LIPARI MATILDE (LPRMLD70C66I754Y) -ricorrenti- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2044/2022 depositata il 05/11/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,addì