Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Real Annalisa, challenged a lower court judgment against the City of Rome but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27333/2022 R.G. proposto da : REALI ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 48, presso lo studio dell’avvocato ROMANO FRANCESCO (RMNFNC55P16H501U),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DI FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato NARDI SIMONETTA (NRDSNT57L57H501L), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABATO NICOLA (SBTNCL61S19B519M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5424/2022 depositata il 30/08/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 11/03/202