Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by two lawyers, did not respond to the court's proposal to define the case, while the respondent, Roma Capitale, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12294/2022 R.G. proposto da : CORSI LOREDANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO, 21, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE ANTONIO (CRVNTN70E08A669D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUINO SOFIA (PSQSFO67S64E239Y) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALI GIORGIO (PSQGRG62M24H501J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO VESTA IN LCA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.17309/2021 depositata il 08/11/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/0