Decreto — n. 6845/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2695/2022 R.G. proposto da : CASA DI SALUTE SANTA LUCIA S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCARDAROPOLI SERGIO (CRDSRG58E12F839P) -ricorrente- contro A.S.L. NAPOLI 3 SUD, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29 C7O SEDE RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI EDUARDO (MRTDRD61C07F839T), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2196/2021 depositata il 14/06/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6845/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2695/2022 R.G. proposto da : CASA DI SALUTE SANTA LUCIA S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCARDAROPOLI SERGIO (CRDSRG58E12F839P) -ricorrente- contro A.S.L. NAPOLI 3 SUD, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29 C7O SEDE RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI EDUARDO (MRTDRD61C07F839T), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2196/2021 depositata il 14/06/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/03/2024