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Ordinanza — n. 6834/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal intervention by Unicredit, ruling it has an independent interest rather than being merely adhesive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6834/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the intervention of Ms. Scognamiglio inadmissible due to a settlement but allowed the appeal intervention of Unicredit S.p.A. The appellant argued Unicredit was improperly barred as an adhesive party, claiming it suffered independent prejudice from the simulated sale. The court ruled that Unicredit's intervention was valid because it asserted an autonomous right to enforce its mortgage, distinguishing it from mere adhesive support.

Regesto Legislator

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Art. 404, Art. 111 c.p.c.; An intervenor in an appeal is admissible only if asserting an independent right incompatible with the first-instance finding, not merely to support a party's claim.

Parole chiave

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adhesive intervention independent interest appeal admissibility mortgage enforcement third party opposition simulated contract cassation review rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione di legge di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma 1, n.
Art. 105 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 344 c.p.c.
Art. 404 c.p.c.
Art. 111 c.p.c.
b) di essere subentrata ex art. 111 cod.
art. 111 cod. proc. civ
b) di essere subentrata ex art. 111 cod. proc. civ.
articolo 404 cod. proc. civ
art. 2901 cod. civ
quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/11/2022, n. 32887
Non anche quando l'intervento sia viceversa adesivo, in quanto volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (Cass., 08/11/2022, n. 32887; v.
Cass., 23/02/2023, n. 5649
altresì Cass., 23/02/2023, n. 5649, secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo d’appello ai sensi dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2962/2020 R.G. proposto da: doVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di PRISMA SPV SRL, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli, n. 74, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO (francescopiselli@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro FALLIMENTO SIGLA 2000 DI ANNA PADULANO SNC, PADULANO ANNA, IRACE IRA, in persona del curatore, domiciliato presso l’indirizzo pec dell'avvocatoprof.

SGOBBO RICCARDO (studiolegalesgobbo@legalmail.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchè contro IOIME VINCENZO. -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3236/2019 depositata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione introduttivo Ioime Vincenzo proponeva appello avverso la sentenza del 16 ottobre 2017 con cui il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dalla curatela del Fallimento Sigla 2000 di Anna Padulano s.n.c. e delle socie illimitatamente responsabili Padulano Anna e Irace Ira e dichiarava la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'11 maggio 2010, con cui la fallita Ira Irace gli aveva venduto un immobile sito in Napoli. 1.2.

Con sentenza numero 3236/2019 del 14 giugno 2019 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'intervento in appello della società Unicredit s.p.a., rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione PRISMA SPV s.r.l. e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la doValue s.p.a., affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Fallimento Sigla 2000 di Anna Padulano s.n.c. e delle socie Anna Padulano e Ira Irace. Resta intimato Ioime Vincenzo. 2.1. In data 8.11.2023 Scognamiglio Mariarosaria, cessionaria del credito di PRISMA SPV s.r.l., ha depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, allegando di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con Ioime Vincenzo.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento operato dalla sig. Mariarosaria Scognamiglio , che ha altresì depositato telematicamente un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio di cassazione, ivi allegando:

a) di essere cessionaria del credito di PRISMA SPV s.r.l.;

b) di essere subentrata ex art. 111 cod. proc. civ. nei relativi diritti controversi;

c) di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con Ioime Vincenzo e di non aver pertanto più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione. Senonché, tale attività processuale svolta da Scognamiglio Mariarosaria è qualificabile in termini di intervento nel presente giudizio di cassazione, che è tuttavia inammissibile, stante il consolidato orientamento per cui “Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione” (Cass., 12/12/2, n. 36139;

Cass., 01/03/2022, n. 6774; Cass., 10/10/2019, n. 25423). Stante l’inammissibilità dell’intervento non vi è conseguentemente luogo a provvedere in ordine alla ivi dedotta rinuncia.

2. Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione di legge di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt.105, 112, 344 cod. proc. civ.”. Lamenta che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'intervento di Unicredit basandosi sulla sola rubrica dell'intervento asseritamente qualificato come adesivo dipendente, senza invece svolgere alcuna valutazione in ordine al suo reale contenuto ed ai diritti ed agli interessi effettivamente fatti valere l'azienda di credito interveniente.

Si duole che la corte territoriale non abbia considerato che la società Unicredit s.p.a. , sebbene garantita da ipoteca sull’ l'immobile oggetto della vendita tra la Irace e lo Ioime, risente comunque pregiudizio per la declaratoria la simulazione e quindi l'assoluta inefficacia della vendita, avendo già intrapreso azione esecutiva nei confronti dell'acquirente, vanta ndo un diritto proprio ed autonomo a far sì che venga accertata la effettività della compravendita cui accedeva il contratto di mutuo e la conseguente iscrizione ipotecaria.

3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui rivendichi, nei confronti di entrambe le parti contrattuali , la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. Non anche quando l'intervento sia viceversa adesivo, in quanto volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (Cass., 08/11/2022, n. 32887; v. altresì Cass., 23/02/2023, n. 5649, secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo d’appello ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ. si esplica la facoltà del creditore, che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito, presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata, di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”).

Orbene, nel dichiarare inammissibile l’intervento in appello della società Unicredit s.p.a. la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso ilsuindicato principi o .

4. Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame , facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso; dichiara inammissibile l’intervento nel presente giudizio di cassazione della sig. Mariarosaria Scognamiglio. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizion