Italian court dismisses appeal against civil liability for soil contamination by hydrocarbons found during excavation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Carloni Alessandroni S.r.l. regarding soil contamination discovered during excavation operations. The court found that the lower court correctly identified the company's liability for moving contaminated earth to a quarry, where hydrocarbon residues were detected causing environmental damage. The appeal was dismissed because the cited legal criticisms were improper and did not justify a re-evaluation of the factual findings or the assigned percentage of responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 c.c.; Art. 2697 c.c.: The court rejects improper legal criticisms that merely request a different appreciation of facts already adequately evaluated by the trial judge to determine liability percentages.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15491/2021 R.G. proposto da : CARLONI ALESSANDRONI S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato VALENTINI ALDO (VLNLDA53S23G479J)con indirizzo digitale come in atti -ricorrente - contro C.P.M. CAVE PENSERINI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato TERENZI MAURIZIO (TRNMRZ55P25D808R) con indirizzo digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro ACETOSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall ’ avvocato RUGGERI LORENZO (RGGLNZ67H19G479H) con indirizzo digitale come in atti -controricorrente – nonchécontro F.LLI MARANGONI S.N.C., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesodall’avvocato MENSITIERI EDOARDO (MNSDRD66M09A271Z)con indirizzo digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est.
C. Valle SANCHINI LUCILLA, rappresentatae difesa dagli avvocati VENTURA RODOLFO (VNTRLF77L24I119C), SANCHINI SILVIA (SNCSLV73R67G479L), BRUSCIOTTI MARCO (BRSMRC66C30G479U), con indirizzo digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro COMUNE di PESARO , in persona del S indaco in carica , rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIOSI GIACOMO (GRZGCM74H20A944X), BRESSANELLI MARIANGELA (BRSMNG59P57D142W)con indirizzo digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro EDILGRUPPO S.R.L. , CARNIA S.R.L. , ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L., ARCO VALLATO S.R.L., IMMOBILIARE CIEMME S.N.C. -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ANCONA n. 27/2021depositata il 14/01/2021 .
R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est. C. Valle Udita la relazione, svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 , dal Consigliere relatore, CristianoValle; Rilevato che la Carloni Alessandroni S.r.l. (in seguito Carloni S.r.l.) venne incaricata, con contratto del 13/08/2009, da un a compagine di imprese di cui facevano parte la Adriatica Costruzioni S.r.l. , la Edilgruppo S .r.l., la Carnia S .r.l., la A rco V allato S .r.l. e l’Immobiliare Ciemme S.n.c.,costruttrici e proprietarie di una parte del terreno in Pesaro, alla via Morosini, ricompreso nel comparto edificatorio PN 5.6 «Centro Direzionale Benelli», dello sbancamento dell’area da edificare, sulla quale, ma ciò verrà acclarato soltanto a inizio dell ’ escavazione , insisteva , sin dagli inizi del Novecento, un’azienda del gas municipale, che produceva dapprima gas e poi metano, mediante carbone e altro, con conseguente inquinamento del sottosuolo; la C.P.M.
Cave Penserini (in seguito C.P.M. ) S.p.a. , che , dal mese di marzo del 2010,riceveva in una cava, a Fano, il materiale movimentato dalla Carloni S.r.l. , si accorse autonomamente, a causa del cattivo odore emanat o dalla massa terrosa da ultimo trasportata con un camion della F.lli Marangoni S.r.l. , della rilevante quantità di residui di idrocarburi presente nel terreno che doveva servirle per ritombare la cava e, dopo avere appreso, dalla stampa locale, del sequestro penale dell’area di via Morosini, in Pesaro (con conseguente procedimento penale, al quale era stato sottoposto l’ingegnere Penserini) e dopo avere effettuato ingenti lavori di bonifica a sue spese, per oltre quattrocento settantacinquemila euro (€ 478.829,16), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la Carloni S.r.l., le dette società costruttriciossia la Adriatica Costruzioni S.r.l. , la Edilgruppo S .r.l., la Carnia S.r.l., la Arco Vallato S.r.l. e l ’ I mmobiliare C iemme S .n.c . , R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est.
C. Valle la F.lli Marangoni e il Comune di Pesaro , al fine di sentirne dichiarare la responsabilità contrattuale e ai sensi degli artt. 2043 e 2050 cod. civ., in relazione alle rispettive posizioni soggettive, di parti contrattuali oppure di terze estranee al contratto; la Carloni S.r.l. , nel costituirsi in giudizio, chiese e ottenne di chiamare in causa l’architetto Lucilla Sanchini e l ’ ingegnere Giuseppe Acetoso, nelle rispettive qualità la prima di progettista dei lavori edilizi da realizzare sull’area sbancata e il secondo quale direttore dei lavori; il Tribunale di Pesaro, nella costituzione individuale di tutti i convenuti e chiamati in causa, mentre le ditte costruttrici e comproprietarie Adriatica Costruzioni S.r.l. , Edilgruppo S .r.l., A rco Vallato S.r.l. e l ’ I mmobiliare C iemme S .n.c . di Campanelli C. (in seguito Immobiliare Ciemme S.n.c.) si costitui vano mediante un unico attodifensivo, rigettò la domanda; la C.P.M.
S.p.a. propose appello e la Corte d’a ppello di Ancona, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 27 del 14/01/2021 notificata il 2/04/2021, ha accolto l’impugnazione e ripartito le responsabilità in ragione del venti per cento sulla Carloni S.r.l., nel venti per cento sulla F.lli Marangoni, e sulle ditte costruttrici, unitariamente considerate, nella misura del venti per cento, riconoscendo il concorso colposo della stessa C.P.M. S.p.a. nella misura del quaranta per cento, e ha quindi condannato la Carloni Alessandroni S.r.l. e la F.lli Marangoni a pagare in favore della C.P.M.
S.p.a. euro 95.765,80 ciascuna, nonché l e società Adriatica Costruzioni S.r.l., Edilgruppo S .r.l., Carnia S .r.l., A rco Vallato S.r.l. e I mmobiliare C iemme S .n.c . in solido tra loro euro 95.765,80; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, la Carloni S.r.l.; R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est. C. Valle rispondono con separati controricorsi: la F.lli Marangoni S.r.l. , la C.P.M. S.p.a., Lucilla Sanchini, Giuseppe Acetoso e il Comune di Pesaro; sono rimaste intimat e la Adriatica Costruzioni S.r.l. , la Edilgruppo S.r.l., la Arco Vallato S.r.l., la Immobiliare Ciemme S.n.c.e la Carnia S.r.l. ; per l’adunanza camerale del 10/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, hanno depositato memorie la ricorrente e tutti i controricorrenti, ad eccezione del Comune di Pesaro;
Consideratoche pregiudizialmente deve rilevarsi che la copia notificata della sentenza impugnata non è stata prodotta dalla difesa della Carloni S.r.l., così come prescritto dall’art. 369, co. 2, n. 3 cod. proc. civ.; la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d ’ ufficio dalla Corte di cassazione (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) , va sempre effettuata dal la parte ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ.; il ricorso è, nondimeno, procedibile, in quanto la detta copia è stata prodotta dal Comune di Pesaro, quale controricorrente ritualmente costituito, così come consentito anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez.
U n. 21349 del 06 07 2022 Rv. 665188 –02); laricorrente Carloni S.r.l. censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Ancona: I) violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e 345, 99, 112, 113 cod. proc. civ.: la Corte territoriale ha errato nel pretermettere la decisione sulla domanda di risarcimento danno contrattuale svolta dalla C.P.M. S.p.a.; R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est. C. Valle II) violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1176, 1218, 1225, 1227 cod. civ. e art. 186 d. lgs. n. 152/2006, per avere il giudice di merito omesso di esaminare le questioni attinenti la responsabilità contrattuale e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva, derivante dal fatto del non essere stata parte contrattuale della C.P.M.S.p.a.;
III) violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., con riferimento all ’ art. 2043 cod. civ. ed alla valutazione di una responsabilità extra contrattuale nella causazione del danno nella rilevante quanto immotivata misura del venti per cento a carico della ricorrente ed erronea valutazione dell’onere della prova; IV) violazione di legge, in relazione agli articoli 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2230, 2232 cod. civ., art. 2043 e 2055 cod. civ., artt. 174, 186, 188, 192 d.lgs. n. 152 del 2006, art. 2735 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valutare le posizioni del direttore dei lavori Acetoso e della progettista Sanchini;
V) violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c. sulla commisurazione del danno e , prima ancora , sulla percentuale di responsabilitàa carico di ess a Carloni S.r.l.; iprimi due motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamenteconnessi; essi, nel loro comune articolato di fondo, concernente l’affermazione della (sola) responsabilità extracontrattuale anche a carico della Carloni S.r.l., sono i nfondat i : la domanda basata sul contratto intercorso tra la C.P.M. s.p.a. e la F.lli Marangoni S.r.l., e avente di mira la risoluzione di detto contratto, erastata rinunciata dalla C.P.M.
S.p.a. e , quindi , non poteva essere fatta rivivere dalla Carloni S.r.l., come esattamente affermato dalla Corte territoriale, R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est. C. Valle che, quindi, ha ritenuto che la causa vertesse sulla sola responsabilità extracontrattuale da esercizio di attività pericolose, ai sensi sia dell’art. 2043 cod. civ. che dell’art. 2050 cod. civ., e che in detta guisa era stata pure prospettata sin dall’atto di citazione, nonchéper violazione dell’(allora vigente) art. 186 d.lgs. n. 152 del 3/04/2006(t.u. ambiente); inoltre, il confronto tra le due conclusioni prese dalla C .
P . M . S.p.a. (in primo grado e di appello, come riportate nel controricorso della stessa, alle pag. 14 e segg.) consente di escludere la novità della domanda, ossia la cd. mutatio libelli e consente, quindi, di ritenere correttamente abbandonata la domanda basata sulla responsabilità contrattuale e d i interpreta re la domanda come articolata ai sensi del 2043 (e poi, sebbene con fattispecie correttamente esclusa, 2050) cod. civ.; ilsecondo motivo , come detto, strettamente correlato al primo, torna sulla responsabilità di fonte contrattuale (derivante dal contratto intercorso tra C.P.M.
S.p.a. e F.lli Marangoni S.r.l.) per il trasporto dei terreni di risulta, ma in tal modo cade nello stesso modo del primo motivo, ossia a causa della rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto operata dalla C . P . M . S.p.a., quale appellante principale: correttamente la fonte della responsabilità esclusivamente aquiliana è stata individuata dalla Corte d ’ appello nell’evidenza dell’alterazione del materiale terroso infine recapitato alla C.P.M.S.p.a.; inoltre, e tanto sulla base di una valutazione meramente fattuale e al solo fine di integrare il compendio motivazionale, la F.lli Marangoni S.r.l. afferma, senza essere smentita, che fu la stessa Carloni S.r.l. a chiederle di effettuare alcuni trasporti, verso la cava di Fano, di carichi del terreno riveniente dai lavori di sbancamento effettuati nell’area contaminata di Pesaro, via Morosini e risulta ampiamente smentito, dal corposo tessuto R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est.
C. Valle motivazionale del giudice d’appello, alle pagg. 29 e 30, l’assunto dell’essere la Carloni S.r.l. all’oscuro dell’inquinamento da idrocarburi del terreno sbancato, in quanto essa stessa aveva provveduto alle opere di escavazione e di caricamento sui camion della Marangoni S.r.l., tanto integrando una condotta rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. (sul cui ambito di incidenza, anche con riferimento alle norme della Costituzione si vedano Cass.n. 11698 del 26/05/2014 Rv. 631111 – 01 e Sez. U n. 24406 del 21/11/2011 Rv. 620070 -01); il terzo motivo è inammissibile perché censura impropriamente l’applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto, lungi dal dedurre che il giudice del merito abbia applicato in modo errato l’art. 2697 cod. civ. accollando ad una parte anziché ad altra l’onere della prova (si vedano, in tema Cass. n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 – 01 ;
Cass n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01 e Cass. n. 15107 del 17/06/2013 Rv. 626907 - 01), propone soltanto una diversa lettura dei fatti di causa, ed è infondato nella parte in cui contesta la ricostruzione della responsabilità extracontrattuale, correttamente, come già prospettato, operata dalla Corte territoriale sulla base dell’art. 2043 cod. civ., e dunque non con riferimento a un’attività di per sé pericolosa, ossia con riferimento all’ambito dell’art. 205 0 cod. civ., bensì quale illecito extracontrattuale generico, venendo in rilievo , nella fattispecie concreta,la sola movimentazione della terra; il motivo è , pure , inammissibile su lla misura del concorso di responsabilità, individuata nella misura del venti per cento a carico della Carloni S.r.l., per la natura fattuale del relativo apprezzamento sulla quale il giudice di legittimità non può esercitare alcun sindacato di merito; il quarto mezzo è infondato: la posizione della Sanchini è quella di progettista dei lavori di costruzione e ciò in diretta correlazione R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est.
C. Valle alla sua qualità professionale di architetto e non vi è prova alcuna che ella fosse stata messa a conoscenza della qualità dei terreni edificabili, mentre per l ’ Acetoso , che aveva qualifica professionale di ingegnere, è dirimente l ’ affermazione , resa alla pag. 35, della Corte d’appello circa il fatto che egli non risultava ne ppure avere accettato l’incarico di direttore dei lavori, e risultava, peraltro, la nomina di altro soggetto (tal Giovagnoli, non chiamato in causa in alcun modo), con qualifica di geometra, quale direttore dei lavori di sbancamento; inoltre,del tutto corretta e , comunque , fattuale la ricostruzione di impossibilità dei due professionisti, Acetoso e Sanchini, di conoscere l’inquinamento del terreno in base ai documenti – e segnatamente alla relazione geologica – a loro disposizione, inquinamento da idrocarburi divenuto manifesto soltanto in corso delle operazioni di sbancamento del terreno – alle quali essi , come scritto, erano estranei – movimentato dall a Alessandroni S.r.l. con sua c onsegn a finale ne lla cava della C .
P . M . S.p.a. , risultata , a cagione di un carico di materiale terroso intriso di residui di idrocarburi, inquinata e quindi gravata degli oneri di bonifica; il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni relative all’improprietà dellacensura posta ai sensi dell’ art. 2697 cod. civ., esposta con riferimento al terzo motivo di ricorso , alla cui motivazione si rinvia e in quanto la censura si riduce a una non consentita, in questa sede di legittimità, richiesta di diverso apprezzamento dei fatti di causa,e segnatamente della valutazione che di essi il giudice dell’impugnazione di merito ha adeguatamente compiuto,al fine di pervenire all’individuazione della percentuale di responsabilità ascrivibile alla società, che aveva effettuato i lavori di sbancamento, e alla qualificazione di detta percentuale nella misura di un quinto (venti per cento);
R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est. C. Valle il ricorso, nel riscontro di fattispecie di infondatezza e inammissibilità delle censure, è infondato; il ricorso è rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, negli importi specificati riferiti ai vari controricorrenti; nulla per le spese in favore di: Adriatica Costruzioni S.r.l. , Edilgruppo S .r.l., Carnia S .r.l., A rco V allato S .r.l., I mmobiliare Ciemme S.n.c., che non hanno svolto attività difensiva in questo grado del giudizio; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 . 000,00 ciascuno in favore del Comune di Pesaro e della Cave Penserini C.P.M. S.p.a. e in euro 12.000,00 ciascuno in favore dei restanti controricorrenti, per compensi, oltre , in favore di ciascun controricorrente, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. R.g. 15491 del 2021 Ad. 10/01/2024; est. C. Valle Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma d