Water utility manager's claim for retroactive billing adjustments rejected due to lack of unforeseeable cost elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the water utility company's appeal against a lower court ruling that dismissed its claim for retroactive billing adjustments. The company argued that the previous price cap system was replaced by a new regulatory method allowing for such recoveries, while the opposing party contended the costs were merely management errors. The court ruled in favor of the utility, establishing that only unforeseeable costs incurred at the time of service can be recovered retroactively, excluding those stemming from poor management or prediction risks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 c.c.; Art. 1339 c.c.: The water service manager may request retroactive billing adjustments only for unforeseeable costs incurred at the time of service provision, excluding costs related to management errors or prediction risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2763/2023 proposto da: ABBANOA SPA, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour Pec: -ricorrente - contro Porta Tiziano; -intimato - avverso la sentenza n. 321/2022 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 16/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;Rilevato che: Tiziano Porta convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Oristano la società Abbanoa SpA, quale ente gestore del servizio idrico integrato, per sentir accertare e dichiarare l’ inesigibilità della pretesa avanzata dall’ente di ottenere il pagamento di somme a titolo di conguaglio della tariffa idrica integrata; per l’effetto chiese accertarsi l’intervenuta prescrizionedella domanda in relazione ad una fattura e, nel merito, previa disapplicazione della Delibera EGAS n. 18/2014, l’annullamento di altra fattura emessa per “conguagli partite pregresse 2005-2011”; la società Abbanoa SpA si costituì in giudizio , sollevando pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non essendo in contestazione questioni di mero calcolo della tariffa bensì eccezioni relative alla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo relativo alla regolamentazione dei conguagli; il gestore evidenziò altresì di essere obbligato a procedere alle fatture relative ai conguagli e di aver addebitato gli importi secondo i criteri forniti dall’Autorità amministrativa regolatoria nazionale; il Giudice di Pace, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarò non dovuta la somma relativa ai conguagli e condannò la convenuta alle spese; a seguito di appello di Abbanoa volto a sentir pronunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e la non debenza delle somme richieste il Tribunale di Oristano, con sentenza pubblicata in data 16/6/2022, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario e rigettato nel merito il gravame, con condanna dell’appellante allespese del grado; per quanto ancora di interesse ha confermato la disapplicazione dell e deliberazioni del 27 dicembre 2013 con cui l’Autorità indipendente di settore ha definito le nuove componenti di costo, tra cui i conguagli, a partire dall’anno 2014 e la delibera 18 del 26/6/2014 del Commissario Straordinario dell’ATO Sardegnache aveva stabilito la misura dei conguagli prevedendone un effetto retroattivo, al fine di recuperare il deficit di bilancio pregresso, ciò in palese violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.; avverso la sentenza la società Abbanoa SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –art. 360, co. 1 n. 3c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 142, co. 3 e 154 D.lgs. n. 152 del 2006; art. 9 Dir.2000/60/CE; art. 21 comma 13e 19 D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L.22 dicembre 2011 n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c. ; D elibera A EEGSI n. 643 /2013/R/IDR; Delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell’ E nte d’ A mbito della Sardegna ; Regolamento del servizio idrico integrato-la ricorrente lamenta l’errata interpretazione di tutte le disposizioni indicate in epigrafe, sia di rango comunitario sia nazionale, di fonti primarie e secondarie, nonché la violazione della norma-principio della eterointegrazione del contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; in particolare lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato che il gestore si limita esclusivamente ad applicare una tariffa eterodeterminata senza che residui per lo stesso alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa; che il previgente sistema tariffario basato sul principio del price cap, è stato sostituito da un nuovo metodo, fatto proprio dall’autorità di regolazione del settore e dalla società Abbanoa SpA, giudicato già dal Consiglio di Stato come del tutto conforme a legge; in base a tale metodo i conguagli approvati sono ripartiti sull’utenza (che sostiene i costi del servizio) in proporzione ai consumi di un anno predefinito utilizzato quale mero parametro ma non si sostanziano sotto alcun profilo in una integrazione retroattiva di pagamenti precedenti per consumi già liquidati; il motivo è fondato; questa Corteha statuito che il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica ( Cass., 3, n. 5492 del 22/2/2023 ); con una ulteriore ordinanza (Cass., 3, n. 5127 del 17/2/2023) questa Corte, delineato il quadro normativo vigente, ha specificato che nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa;orbene, il Collegio ritiene di dover dare continuità al richiamato ed ormai consolidato orientamento e, per l’effetto, dispone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Oristano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Oristano, in d